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Sinergie di Scuola – 10/10/2012 – Casi possibili (ma non certi) di monetizzazione delle ferie

   Sinergie di Scuola – 10/10/2012 – Casi possibili (ma non certi) di monetizzazione delle ferie

Di chiarimento in chiarimento si sta dipanando la matassa della ormai famosa (e antipatica) questione dell’abrogazione della liquidazione delle ferie maturate ma non godute introdotta dalla Spending Review.

Dopo la circolare del mese scorso della Funzione Pubblica e la successiva informativa del Ministero Economie e Finanze, è nuovamente il DFP che interviene sull’argomento, rispondendo ad una nota di un’Azienda ospedaliera con un parere dell’8/10/2012 (parere che, detto per inciso, è difficile reperire sul sito istituzionale del Ministero per la P.A.: che si volesse dargli volutamente poca visibilità?)

Se ormai è assodato che ferie, permessi e riposi non fruiti non possono essere monetizzati se maturati dopo l’entrata in vigore del decreto (7 luglio 2012), non altrettanto chiaro è il comportamento che gli uffici che gestiscono il personale devono adottare nei confronti di alcune casistiche particolari non espressamente richiamate dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012.

In particolare, è possibile corrispondere trattamenti economici sostitutivi nelle ipotesi in cui la mancata fruizione si sia determinata in occasione di cessazioni del servizio conseguenti a periodi di malattia o a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente? O ancora a seguito di periodi di aspettativa a vario titolo, nonché a causa di decesso del dipendente?

Come già più volte espresso dalla giurisprudenza italiana e comunitaria, le cessazioni del rapporto di lavoro derivanti da tali situazioni configurano, a detta del Ministero, “vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”, e per tale ragione questi casi di cessazione non dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) rientrare tra quelli previsti dalla normativa in questione; anche perché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore che già non ha potuto godere delle ferie per motivi di salute.

Quindi, a regime, nel divieto posto dalla Spending review non dovrebbero essere ricompresi i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

Ma la questione, come conclude lo stesso Dipartimento, è rilevante per molte amministrazioni e, presentando dei risvolti finanziari, necessita di essere valutata anche dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

Insomma, la storia non finisce qui…

 

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