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U.S.R. per la Lombardia – Nota prot. n° 3090 del 21/03/2011 – Passaggi di consegne tra DSGA e trasmissione flussi finanziari mediante portale SIDI

   U.S.R. per la Lombardia – Nota prot. n° 3090 del 21/03/2011 – Adempimenti delle istituzioni scolastiche: passaggi di consegne tra DSGA; trasmissione flussi finanziari mediante portale SIDI

A seguito di chiarimenti formali espressi dalla Ragioneria generale dello Stato riguardo al procedimento per il passaggio di consegne tra direttori dei servizi amministrativi e generali (DSGA) cessante e subentrante delle istituzioni scolastiche, la precedente circolare di questo Ufficio MIUR AOODRLO R.U. 17483 del 29 ottobre 2010 è ritirata ed è sostituita dalla presente.

L’Ufficio scolastico regionale ha constatato in diverse occasioni il verificarsi di alcuni inadempimenti amministrativo-contabili da parte delle istituzioni scolastiche.

In particolare, si ricorda l’obbligatorietà di due procedimenti, la cui mancata effettuazione rischia di compromettere il regolare funzionamento delle scuole.

Il primo procedimento è il passaggio di consegne tra Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) uscente e subentrante all’inizio dell’anno scolastico, ovvero ad ogni cambio di DSGA, anche in corso d’anno.

Il DSGA è “consegnatario” dell’istituzione scolastica ed è tenuto al rispetto della specifica regolamentazione in materia.

In via generale la RGS ha precisato che la gestione dei beni mobili di proprietà dello Stato e la gestione dei beni appartenenti alle istituzioni scolastiche sono disciplinate da fonti normative distinte.

Per i beni mobili statali la normativa di riferimento si incentra nel decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, con l’eccezione delle amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa e contabile.

Per le istituzioni scolastiche, che hanno acquisito personalità giuridica e autonomia amministrativa con le disposizioni contenute nell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nell’articolo 2 del DPR 18 giugno 1998, n. 233, vale la regolamentazione contenuta nel decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44.

Inoltre, la RGS ha specificato che la disciplina normativa dettata dal DPR 254/2002, così come le successive e correlate circolari da essa stessa diramate, salvo diversa ed esplicita indicazione, non sono rivolte in via diretta alle istituzioni scolastiche.

Nel dettaglio, l’operazione di passaggio di consegne all’interno della scuola è prevista dall’articolo 24, comma 8[1], del decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

La RGS, per quanto sopra esposto, ha chiarito che l’art. 26[2] del DPR 254/2002, che disciplina l’avvicendamento dei consegnatari, non è applicabile alle istituzioni scolastiche.

La disciplina contenuta nell’articolo 26 del DPR 254/2002, che prevede la presenza di un funzionario in rappresentanza dell’ufficio riscontrante competente al momento dell’avvicendamento tra consegnatari, non è applicabile alle scuole perché la vigilanza sul patrimonio in dotazione alle istituzioni scolastiche rientra nei compiti istituzionali dei revisori dei conti (articolo 58 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e circolare del 18 settembre 2008, n. 26/RGS).

Stesso discorso vale per il passaggio di consegne “con riserva” previsto dal comma 2 dell’articolo 26 del DPR 254/2002.

In ogni caso, si ricorda che “la mancata formalizzazione del passaggio di consegne tra il consegnatario uscente e quello subentrante può dar luogo, tra l’altro, ad ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile”[3].

Il secondo procedimento, trasmissione dei flussi finanziari mediante il portale SIDI, già obbligatorio ai sensi dell’articolo 1[4], comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha assunto nell’anno finanziario 2010 un’estrema importanza perché connesso alla possibilità per le scuole di ottenere finanziamenti integrativi della dotazione ordinaria annuale da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

L’inserimento dei dati contabili e la loro trasmissione con cadenza mensile, attraverso il portale SIDI del MIUR permette di rendere visibile ed aggiornata la situazione contabile delle istituzioni scolastiche da parte della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (DGPFB).

Nell’ambito dell’attuale sistema di erogazione delle risorse finanziarie da parte del MIUR, infatti, le informazioni trasmesse mensilmente dalle scuole sono lo strumento principale di riferimento utilizzato dalla DGPFB per la loro ripartizione ed erogazione.

Nel raccomandare il puntuale rispetto della normativa richiamata, si ricorda che il mancato passaggio di consegne tra DSGA può comportare responsabilità amministrative ed erariali a carico dei responsabili e che l’omessa trasmissione mensile dei flussi di cassa può danneggiare l’istituzione scolastica, compromettendone la possibilità, ad esempio, di ricevere fondi integrativi per la copertura delle spese per le cosiddette “supplenze brevi”.

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[1] DI 44/2001, articolo 24, comma 8: Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del consiglio di istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale.

[2] DPR 254/2002, articolo 26:

1.In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall’inventario e dalle altre scritture previste.

2.Il passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, tale termine può essere prorogato non oltre due mesi dal dirigente dell’ufficio da cui il consegnatario dipende.

3.La mancata osservanza dei termini di cui al comma 2 è segnalata dagli uffici riscontranti alla competente Procura regionale della Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità nei confronti del consegnatario cessante e di quello subentrante.

4.Alle operazioni di cui al comma 1 intervengono rappresentanti degli uffici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 27.

5.Della consegna è redatto apposito verbale nel quale è dato atto anche dell’eseguita ricognizione dei beni , evidenziando quelli in condizione d’uso precario nonché quelli mancanti. In questo ultimo caso è effettuata la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

6.Il verbale è redatto in più esemplari, di cui uno è conservato agli atti dell’ufficio di appartenenza del consegnatario, uno è rilasciato al consegnatario uscente, uno al consegnatario entrante e gli altri ai rappresentanti degli uffici intervenuti nel passaggio di consegna.

[3] Circolare RGS 18 settembre 2008, n. 26, “Aspetti concernenti la gestione dei beni delle Istituzioni scolastiche”.

[4] A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione “Strutture scolastiche” e “Interventi integrativi disabili”, nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità “Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio” destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

Il dirigente

Yuri Coppi

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