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ANAC – 19/03/2026 – Obblighi di pubblicazione dei dati e dei redditi dei dirigenti – I chiarimenti di Anac

Posted on 19 Marzo 2026 By admin

   ANAC – 19/03/2026 – Obblighi di pubblicazione dei dati e dei redditi dei dirigenti – I chiarimenti di Anac – Richiesta di parere da parte di una grande regione del Meridione

Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio del 17 febbraio 2026, Anac ha dato risposta alla richiesta di parere di una grande regione del Sud in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati per i dirigenti (articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

“L’obbligo – spiega Anac – va riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli ‘esterni’ all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”. Per i titolari di incarichi dirigenziali le disposizioni di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono però oggetto di revisione da parte del Regolatore. Per chi riveste un incarico dirigenziale (diverso da quelli di cui all’art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) si attende, infatti, l’adozione del regolamento.

Diversamente, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1-ter del d.lgs. 33/2013, rimangono vigenti in quanto non oggetto della vicenda portata all’attenzione della Corte Costituzionale e alla relativa decisione.
Detta disposizione impone a ciascun dirigente di comunicare all’amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l’ammontare di tali somme.

L’Autorità ha evidenziato che la finalità della disposizione appare quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della normativa vigente sul limite massimo delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato.
Con riferimento a tale obbligo è stato precisato che tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano servizio presso società in controllo pubblico non quotate, sono tenuti a comunicare l’importo complessivo degli emolumenti percepiti.

Per ‘emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica’ devono intendersi gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza.

A tale obbligo di comunicazione corrisponde quello dell’amministrazione di pubblicare detto dato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezioni di secondo livello “Incarichi amministrativi di vertice” e “Dirigenti”, con aggiornamento annuale entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal D.P.C.M. 23.3.2012 – e comunque non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.

Infine, le dichiarazioni degli interessati hanno ad oggetto tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l’indicazione della società/amministrazione conferente e dei relativi corrispettivi. Per incarichi in atto si intendono tutti gli incarichi, di durata infra-annuale o pluriennale, conferiti o svolti nell’anno di riferimento. Nel caso di incarichi a durata pluriennale, il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e in maniera ripartita su base annua (e ciò anche se, in base all’atto di conferimento, il corrispettivo verrà pagato solo al termine dell’incarico).

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