ARAN – 02/07/2025 – Orientamenti applicativi – Id: 34571 del 12/06/2025 – Come si applica la disciplina dell’infortunio sul lavoro al dipendente della scuola con contratto a tempo determinato cui venga conferita una ulteriore nomina nelle more della guarigione dall’infortunio stesso?
L’istituto dell’“infortunio sul lavoro” è disciplinato dall’art. 20 del CCNL Scuola del 29.11.2007, il quale espressamente dispone:
“1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lett. a).
2.Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.
3.Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti della durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra”.
In base a tale articolo, quindi, la scuola è tenuta ad imputare ad infortunio le assenze del personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel caso in cui l’infortunio sia occorso in costanza di rapporto di lavoro con l’istituzione scolastica.
Infatti, il CCNL Scuola del 29.11.2007 ha voluto garantire una particolare tutela al personale scolastico che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, quindi in occasione del lavoro prestato nel contesto scolastico, subisce un infortunio che lo renda temporaneamente inabile al lavoro.
Tale tutela per il personale a tempo determinato si sostanzia nella conservazione del posto con diritto all’intera retribuzione per tutto il periodo della nomina.
In caso di ulteriore nomina a tempo determinato, conferita prima della guarigione dall’infortunio sul lavoro, la tutela del comma 3 su citato è prorogata entro il limite massimo della durata della nuova nomina e nel rispetto del citato art. 20.