ARAN – 13/09/2021 – Orientamenti applicativi del 06/09/2021 – CIR35 – Come si calcolano gli anni per il passaggio del personale ATA da una fascia stipendiale alla successiva?
Le posizioni stipendiali rappresentano un primo riconoscimento del valore aggiunto dato dall’esperienza maturata del personale scolastico. Va osservato che in un ambito particolarmente complesso come quello della scuola, in cui sono presenti circa 180.000 dipendenti ATA, assegnati ad oltre 8.000 diverse istituzioni scolastiche e con un elevatissimo “tasso” di mobilità tra le diverse istituzioni, si è ritenuto necessario confermare in primis un sistema più snello, seppure meno selettivo, di valorizzazione dell’esperienza maturata. Pertanto, i CCNL hanno previsto un avanzamento per fasce stipendiali (complessivamente 6) che maturano in base dell’anzianità di servizio.
A tal riguardo, l’art. 79 del CCNL Scuola del 29.11.2007, espressamente dispone che: “Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA; un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.”.
Pertanto, ad esempio, il passaggio dalla prima fascia stipendiale (0-8) alla successiva (9-14) si compie con la maturazione, da parte del personale ATA, di un’anzianità di 8 anni, 11 mesi e 29 giorni.
Del resto la stessa tabella B1 allegata al CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, nel definire la nuova retribuzione tabellare annua del personale scolastico, individua le 6 fasce nel modo seguente: 0-8, 9-14, 15-28, 21-27, 28-34, da 35, evidenziando, senza ombra di dubbio, che gli estremi, ad es. 0-8, sono ricompresi entro la 1° fascia, atteso che la fascia successiva si riferisce al personale la cui anzianità è ricompresa tra l’inizio del 9° anno ed il termine del 14° anno, e così di seguito.
ARTICOLI CORRELATI A QUESTO ARGOMENTO:
- Flcgil – 18/03/2019 – La posizione stipendiale “3-8 anni” spetta anche ai docenti TD in servizio al 1° settembre 2010 – Sentenza del Tribunale di Torino
- La Tecnica della Scuola – 09/10/2014 – Uno scatto tira l’altro: dopo quello del 2012 si attende quello 2013
- M.E.F./NoiPa – Nota n° 58/2013 del 16/04/2013 – Applicazione del CCNL 13/03/2013 Comparto Scuola
- Orizzontescuola.it – 26/05/2018 – Ferie docenti e ATA come funzionano? Giorni di cui usufruire e giorni da monetizzare
- La Tecnica della Scuola – 13/10/2014 – La tredicesima mensilità non spetta per alcuni periodi di congedo
- Flcgil – 19/05/2021 – Scuola, ferie maturate e non godute: quando spetta il pagamento per docenti e ATA, supplenze annuali e contratti COVID – Scheda riepilogativa per la fruizione e la monetizzazione delle ferie.
- Cislscuolalombardia.it – 21/01/2011 – Disponibili da oggi, sul Portale Stipendi P.A., i cedolini del mese di gennaio 2011.
- Uil Scuola – 24/02/2016 – POSIZIONI ECONOMICHE ATA – Miur condannato dal Tribunale di Milano al pagamento degli arretrati
- Sinergie di Scuola – 08/01/2014 – Arriva una stangata per il personale della scuola
- Sinergie di Scuola – 12/09/2013 – La R.G.S. sulle ferie non godute