ARAN – 17/06/2025 – Orientamenti applicativi – Id: 34563 del 12/06/2025 – In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, quale trattamento economico spetta al personale docente ed ATA delle istituzioni scolastiche, assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, per i giorni di ricovero ospedaliero?
L’art. 35 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, rubricato Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato, ai commi 3 e 4, dispone che:
“3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni “
Inoltre, il successivo comma 11 prevede, che a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL Scuola del 29.11.2007.
Tale ultimo comma 9 esplicitamente dispone che “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, […], oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto, per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.”
Ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 35, commi 3 e 4, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, con la conseguenza che il relativo trattamento economico è quello previsto ai citati commi.