ARAN – 22/06/2021 – Orientamenti applicativi del 16/06/2021 – CIRS87 – Il docente con contratto fino al termine delle attività didattiche può usufruire del congedo matrimoniale entro la data di conclusione del contratto di supplenza, data la particolare situazione di limitazione della libertà di movimento a livello nazionale dovuta all’attuale quadro epidemiologico?
L’art. 19 del CCNL Scuola del 29.11.2007 rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, al comma 12 dispone che “Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”
Tale dizione letterale, seppure l’articolo su citato non disponga di un preciso limite temporale entro cui il docente possa fruire, nell’ambito della vigenza del rapporto di supplenza, dei 15 giorni di permesso retribuito (come invece dispone l’art. 15, comma 3 per i dipendenti della scuola a tempo indeterminato :” il dipendente ha, altresì, diritto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso”) autorizza l’utilizzo del congedo matrimoniale non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso che rimane l’occasione ma anche il momento temporale da cui si origina tale permesso.
Fonte: ARAN
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