ARAN – 23/03/2022 – Orientamenti applicativi del 22/03/2022 – CIRS101 – Deve essere corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso al personale scolastico nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle risultanze della Commissione medica di verifica, così espresse “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs. n. 165/2001 ed al proficuo lavoro”?
L’art. 17, comma 4 del CCNL Scuola del 29.11.2007, dispone che “Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso”.
In linea con tale previsione è il D.P.R. n. 171/2011 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica. Quest’ultimo, all’art. 8, prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, l’Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla corresponsione, se dovuta, dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Pertanto, ad avviso della Agenzia, nei casi esposti occorre erogare l’indennità sostitutiva del preavviso.