ARAN – 24/01/2026 – Orientamenti applicativi – Id: 35942 del 10/12/2025 – Il periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali richiesto da un docente può incidere negativamente sul calcolo del suo monte ore dei permessi per diritto allo studio?
In merito, tralasciando ogni valutazione in ordine all’aspettativa per motivi di famiglia che, come è noto, è disciplinata dagli artt. 69 e 70 del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957, si rappresenta che la materia del diritto allo studio è stata ricondotta a disciplina pattizia con l’art. 37 del CCNL Istruzione e ricerca triennio 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024. In particolare, l’art. 37 sopra richiamato, nel riconoscere al lavoratore la possibilità di fruire dei permessi per il diritto allo studio, nel limite massimo fissato in 150 ore per anno solare, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, nulla stabilisce rispetto alla specifica ipotesi prospettata. Il silenzio della clausola al riguardo porta a ritenere che, di norma, gli istituti contrattuali che comportano una sospensione, anche temporanea, dell’attività lavorativa, non determinano il riproporzionamento del beneficio del diritto allo studio, che, per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, continua ad essere pari a 150 ore annue.
