Articolo – 22/09/2016 – Il bonus è per i docenti, ma il lavoro è per gli Ata – di Agata Scarafilo – Pubblicato sul sito di “Scuola e Amministrazione”
Ancora un volta oltre al danno la beffa per numerosi Direttori SGA ed Assistenti Amministrativi della scuola (personale ATA) che, contrariamente a quanto stabilito con nota MIUR prot. 5219 del 15-10-2015, si stanno ritrovando, in questi giorni, non solo a rendicontare le spese sostenute dai docenti, grazie ai 500 euro di bonus formativo (forse in Carta elettronica l’anno prossimo), ma anche ad assumersi, per ovvia derivazione, tutte quelle responsabilità che scaturiscono dal gravoso lavoro e dalle valutazioni che sono stati chiamati a fare e ad attestare nell’allegato B della nota MIUR n. 12228 del 29-08-2016, relativamente all’ammissibilità o non ammissibilità della spesa sostenuta da parte dei docenti in relazione all’elenco di cui all’art. 4 del DPCM 23-09-2015.
Non si tratta di un semplice controllo di forma, che ci potrebbe pure stare, ma si tratta più specificatamente di entrare nel merito di numerose questioni che dall’esame di questa natura potrebbero discendere.
Infatti, per distinguere l’ammissibilità o non ammissibilità di una spesa sostenuta dai docenti, gli “uffici amministrativi della scuola” non dovranno solo controllare che ci sia la dichiarazione, che la domanda sia presentata nei termini o che ci siano tutti i documenti giustificativi della spesa, ma dovranno necessariamente appurare che, ad esempio, i documenti comprovanti l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali siano stati effettuati presso enti accreditati o qualificati presso il MIUR o che la spesa per un corso di formazione organizzato da una scuola sia coerente con le attività individuate nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano nazionale di formazione” (legge 107/2015, art. 1, comma 121) e via dicendo.
Un aspetto quest’ultimo che, con il punto 5 della citata nota prot. n. 5219, era stato demandato ai revisori dei conti a cui le scuole avrebbero dovuto unicamente sottoporre, per i dovuti controlli e valutazioni, le rendicontazioni sottoscritte dai medesimi docenti e comprovanti l’effettivo utilizzo della somma di cui all’art. 3 del DPCM 23/09/2015 e per le finalità e le modalità di cui all’art. 4 (modello A).
Dopo quasi un anno il quadro è mutato e con nota MIUR n. 12228 del 29-08-2016, indirizzata ai Dirigenti Scolastici, si sollecita, non già le istituzioni scolastiche nel loro complesso, ma gli “uffici amministrativi della scuola” a sincerarsi che tutti i destinatari del bonus (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015) abbiano prodotto formale rendicontazione e anche a rendicontare e a entrare nel merito dell’ammissibilità o non ammissibilità della spesa con un modello B allegato che, pur riportando la firma del Dirigente Scolastico, si traduce, ed anche questo è abbastanza scontato e consolidato, in lavoro capillare per gli uffici di segreteria (personale ATA). Un lavoro che anche in questa occasione, guarda caso, ha previsto e prevede specifiche competenze perché, le informazioni, i chiarimenti e gli approfondimenti sull’argomento, anche nei momenti di ricezione dei rendiconti formulati dai docenti, sono stati richiesti ovviamente al personale di segreteria, nonostante per i DSGA e gli Assistenti Amministrativi la Legge 107/2015 non ha ritenuto, né per questo e né per altri casi, che fosse necessario il riconoscimento di un bonus finalizzato alla loro formazione. A tutto ciò si aggiunge che non è stato loro indirizzata, in tempi utili, una briciola di nota atta a chiarire, a poter organizzare anzitempo il lavoro e a illustrare quanto da tutto ciò sarebbe scaturito. Non ci si avvalga, per cortesia, almeno questa volta, della solita questione che vede interessare come sovrano di tutto il Dirigente Scolastico, non solo perché in fondo la sorpresa ha interessato anche questa figura professionale, ma soprattutto perché mai come questa volta, pur evitando di fare precipuo riferimento agli uffici di “Segreteria” e di chi in quel mondo ci lavora (personale ATA), si è preferito, forse consci delle polemiche che ne sarebbero scaturite, opportunamente aggirare l’ostacolo ricorrendo al temine più generico ed inglobante di “uffici amministrativi della scuola”. E non poteva essere altrimenti perché è abbastanza risaputo che il rapporto funzionale con la dirigenza, che la Legge 107/2015 non ha voluto riconoscere neanche al DSGA, si traduce nei fatti nella mole di lavoro che quotidianamente viene scaricata al personale amministrativo delle scuole. Un lavoro portato avanti non solo con diligenza, ma con quella autonomia operativa che spesso, al contrario, porta la dirigenza a prendere atto, condividere e firmare.
Il personale di segreteria non è nei fatti un mero esecutore di ordini di servizio, ma in numerosi casi è costretto autonomamente ad informarsi, a confrontarsi ed a trovare anche le soluzioni, cosa che giuridicamente ed economicamente si fa fatica a riconoscere adeguatamente. Un impegno, diacronico e sincronico, che costringe il personale di segreteria ad avere una conoscenza della scuola a 360° .
Competenze contestualizzate che spesso scaturiscono dal coordinamento di più aspetti e più aree di pertinenza che qualcuno sta pensando di poter agevolmente sostituire con la digitalizzazione e l’esternalizzazione del servizio.
In un anno in cui aleggiavano speranze circa il non coinvolgimento del personale ATA relativamente alla rendicontazione del bonus, il silenzio, interrotto da qualche faq ministeriale sull’argomento, aveva portato il personale amministrativo della Scuola ad illudersi che, pur non beccando un euro, almeno in questa occasione l’avrebbe fatta franca in termini, non tanto di lavoro, ma di responsabilità che, espresse o tacite, dirette o derivate, scaturiscono da tutti quei controlli, dichiarazioni, comunicazioni ed attestazioni di questa natura.
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