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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Dottrina per il Lavoro – 05/01/2018 – Dottrina Per il Lavoro: congedo di paternità obbligatorio – 4 giorni per il 2018

Posted on 5 Gennaio 20185 Gennaio 2018 By admin

     Dottrina per il Lavoro – 05/01/2018 – Dottrina Per il Lavoro: congedo di paternità obbligatorio – 4 giorni per il 2018  (a cura di Roberto Camera*)

Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/

Vi ricordo che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto la proroga del congedo obbligatorio (previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92) per i padri lavoratori dipendenti per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2018.

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione/affidamento.

 

CONGEDO OBBLIGATORIO

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l’anno 2018, passa da 2 a 4 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall’adozione/affidamento e quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio.

Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.

Si ricorda che, secondo quanto affermato dall’Inps, questi congedi non possono essere frazionati ad ore.

Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

Per quanto attiene al trattamento normativo e previdenziale, si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità.

prosegue il servizio di compilazione delle DSU per l’ISEE da parte dei CAF

Presentazione della domanda

Per usufruire dei giorni di congedo obbligatorio, anche non consecutivi, il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei quindici giorni si calcola sulla data presunta del parto.

Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta scritta, comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uni-emens.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, la domanda si presenta on-line, all’Ente Previdenziale, attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

CONGEDO FACOLTATIVO

Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

Presentazione della domanda

Anche per usufruire del giorno di congedo facoltativo, il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo. Inoltre, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori.

L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.


* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

** L’albo informatico delle agenzie per il lavoro è articolato in 5sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attivita’ di cui all’articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita’ specifiche di cui all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

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  • INPS – Circolare n° 40 del 14/03/2013
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