Dottrina per il Lavoro – 13/01/2019 – Legge di Bilancio 2019: congedo obbligatorio madre tutto dopo il parto
Le lavoratrici potranno rimanere a lavoro sino al termine della gravidanza, rinviando al periodo successivo al parto l’intero periodo di congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) – previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001 – a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La disposizione è prevista dai commi 485, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).
Il nuovo articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001 con le modifiche della Legge di Bilancio 2019
Articolo 16 – Divieto di adibire al lavoro le donne
1. E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
ARTICOLI CORRELATI A QUESTO ARGOMENTO:
- Sinergie di Scuola – 31/10/2014 – Parto prematuro e ricovero del neonato
- Sinergie di Scuola – 31/10/2014 – Come si può fruire della flessibilità del congedo di maternità?
- Orizzontescuola.it – 22/01/2019 – Congedo malattia figlio: quanti giorni, retribuzione, quando avvertire scuola. La guida
- La Tecnica della Scuola – 21/01/2013 – Interdizione obbligatoria per maternità e superamento dell’ anno di prova
- Orizzontescuola.it – 19/10/2017 – Congedo per “cure termali” e congedo per cure per gli invalidi: chiarimenti per le scuole
- Orizzontescuola.it – 22/01/2016 – Congedo per “cure termali” e congedo per cure per gli invalidi: chiarimenti per le scuole
- Orizzontescuola.it – 13/12/2017 – Aspettative, congedi, permessi, congedo per malattia del figlio fino agli 8 anni di età
- Dottrina per il Lavoro – 26/08/2016 – Cassazione: responsabilità del medico competente ex art. 25 del D.L.vo n. 81/2008
- Sinergie di Scuola – Congedi per i genitori lavoratori: ecco cosa cambia
- Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Consulta: parto prematuro e diritto al congedo obbligatorio