Dottrina per il Lavoro – 28/02/2019 – Tribunale di Roma: irregolarità formale e DURC negativo
Dottrina per il Lavoro – 28/02/2019 – Tribunale di Roma: irregolarità formale e DURC negativo
Con sentenza n. 1490/2019, il Tribunale di Roma ha affermato che l’INPS non può negare il rilascio del DURC sulla base del fatto che un datore di lavoro non ha corretto nei 15 giorni concessi una incongruenza relativa ad una denuncia contributiva. Il rifiuto va considerato illegittimo in quanto manca il presupposto normativo ed appare viziato da irrazionalità ed irragionevolezza.
Una società cooperativa si era visto negare il DURC per un debito di natura contributiva pari a 3.284 euro. Tale debito era, però, inesistente in quanto avrebbe dovuto essere compensato con un credito (l’importo effettivo era di pochi euro ed era stato saldato, sia pure in ritardo).
Secondo il Tribunale il DURC è negativo solo a fronte di irregolarità sostanziali che riguardino la contribuzione e non può riguardare errori commessi nella presentazione delle denunce contributive: non esiste alcuna norma che impedisca il rilascio del documento difronte ad irregolarità di natura formale ove il datore di lavoro ha commesso, nella presentazione, un errore, modesto, di quanto dovuto. In questo caso non si può parlare di denuncia infedele od omessa. L’art. 3, comma 2, del DM 30 gennaio 2015 va letto in un modo soltanto: L’Istituto può rilevare solo le inadempienze già formalmente accertate e comunicate, senza che il datore abbia tempestivamente attivato i ricorsi amministrativi o giurisdizionali. Il DURC, secondo il Tribunale, non può essere negato neanche a fronte di una inadempienza, se su questa di dibatte a livello amministrativo o giudiziale.
Il sistema normativo va letto come un bilanciamento tra la necessità di un accertamento immediato e la necessità del contribuente di non vedersi negato il documento per violazioni inesistenti e non ancora accertate, atteso che le circolari amministrative non sono fonti di diritto come affermato dalla Cassazione con le sentenze n. 10595/2016 e n. 15482/2018.
Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/
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