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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Flcgil – 04/09/2015 – La sostituzione dei DSGA nel CCNL e nel contratto integrativo

Posted on 4 Settembre 2015 By admin

flcgil      Flcgil – 04/09/2015 – La sostituzione dei DSGA nel CCNL e nel contratto integrativo
Quasi mille posti liberi e nessuna immissione in ruolo dal 2000. Le scelte irresponsabili del MIUR creano disfunzionalità nelle scuole. Un approfondimento della FLC CGIL per orientarsi nelle norme del CCNL e per supportare la contrattazione di istituto.

Anche con l’avvio dell’anno scolastico 2015/2016 si ripropone l’annosa questione della sostituzione del DSGA da parte degli Assistenti Amministrativi facenti funzione.

Ancora una volta le scuole scontano il fatto che il Ministero non sta facendo le immissioni in ruolo su questo profilo (neanche sul turn over) e i concorsi (ordinario e riservato) sono bloccati oramai dal 2000, nonostante esista già l’autorizzazione della Corte dei Conti a 450 posti, data dal DPCM del 21 aprile 2011. Questo arreca una disfunzionalità nelle scuole che ogni anno devono trovare personale disponibile a sostituire (Assistenti Amministrativi facenti funzione impegnati da anni in questo ruolo), seppur con riduzione dei propri diritti nel riconoscimento all’omogeneità di trattamento economico e di progressione di carriera.

Allo stato attuale la situazione dell’organico di diritto sul profilo DSGA (dati MIUR) è la seguente:

  • totale organico di diritto 2015/2016 = 8.123 posti
  • titolari 2015/2016 (dati al 27/08) = 7.351
  • posti disponibili 2015/2016 = 985
  • esuberi 2015/2016 = 213.

A tutto ciò sia aggiunge il problema delle Istituzioni scolastiche sottodimensionate che, nell’a.s. 2015/2016 sono 385 e, quindi, sottoposte a reggenza sia del Dirigente che del DSGA. La mancanza di figure stabili di direzione comporta un aggravio notevole di lavoro, sia per il DSGA in reggenza su due scuole, sia per l’Assistente Amministrativo, impegnato a supportarlo nel complesso lavoro amministrativo-contabile.

Per aiutare le scuole a districarsi nelle norme contrattuali pensate nel 2007 e per rispondere a una fase transitoria, mettiamo a disposizione le seguenti indicazioni:

Cosa dice il CCNL

Le norme contenute nel CCNL 2006/2009 sono:

  • l’art. 47, il quale prevede che: “I compiti del personale ATA sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; b) da incarichi specifici che nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività”;
  • l’art. 50, comma 4, come modificato dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008: “il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del Dsga per l’area amministrativa”;
  • l’art. 56, commi 4 e 5. Comma 4: “Il Dsga è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo di coordinatore amministrativo, il Dsga è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47”. Comma 5: “In caso di assenza del Dsga dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti”.

In sintesi, gli articoli del Contratto nazionale prevedono i presupposti che ricorrono in caso di assenza del DSGA, il quale può essere sostituito dal Coordinatore amministrativo (profilo mai attivato), dall’assistente amministrativo, in base alle posizioni economiche ricoperte e con conferimento d’incarico specifico (dietro disponibilità).

In aggiunta alle norme contrattuali è intervenuta anche la nota 9067 dell’8 ottobre 2010, la quale ha precisato che non sussiste uno specifico obbligo di sostituzione in capo alla 2° posizione economica su posto vacante per l’intero anno scolastico, ma solo per sostituzione temporanea.

Cosa dice il CCNI per la copertura dei posti disponibili e/o vacanti

Art. 14 CCNI:

Il comma 1 dispone che “I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009”.

Il comma 2 prevede che “In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008”.

Il comma 3 “In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia”.

Solo qualora non vi fosse nessun Assistente Amministrativo, all’interno all’Istituzione scolastica, disposto ad accettare l’incarico, questo viene attribuito, mediante provvedimento di utilizzazione, agli Assistenti Amministrativi collocati in posizione utile negli apposito elenchi provinciali del personale aspirante alle utilizzazioni (comma 4 art. 14 CCNI).

Sostituzioni temporanee

In base all’art. 47, comma 3 CCNL: “L’attribuzione degli incarichi, di cui al comma 1 lettera b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività”. E, dunque, la contrattazione d’Istituto che stabilisce i criteri per l’assegnazione dell’incarico di sostituzione, in base alle posizioni giuridiche di cui si è beneficiari. L’incarico di sostituzione del DSGA su posto disponibile (per malattia, ferie) deve essere attribuito all’Assistente Amministrativo titolare di 2^ posizione economica, trattandosi di sostituzione temporanea (vedere nota MIUR, di cui sopra). In assenza di beneficiari di 2^ posizione economica all’interno dell’Istituzione scolastica, tale incarico può essere conferito all’Assistente Amministrativo titolare di 1^ posizione economica, che ne fa richiesta, ovvero all’aspirante disponibile in base all’art. 47 del CCNL.

Cosa succede in caso di più aspiranti titolari di posizione economica

Qualora vi fossero più aspiranti aventi titolo all’interno della medesima Istituzione scolastica, disponibili al conferimento della sostituzione (sia su posti disponibili che su posti vacanti e/o disponibili) e con gli stessi requisiti di partenza (ad esempio, 2° posizione economica, oppure solo aspiranti senza posizione economica) è sempre nella competenza della contrattazione d’Istituto stabilire i criteri per l’assegnazione dell’incarico, integrando e/o aggiungendo quanto già stabilito, in via generale, dalla contrattazione nazionale  (CCNI) e regionale decentrata (CCNR).

Fermo restando l’autonomia delle parti negoziali, tali criteri debbono rispondere a requisiti di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza. A titolo di esempio, potrebbero essere indicati in modo graduato: l’esperienza di sostituzione maturata nella stessa scuola (vale a dire la continuità del servizio) e quella su altre scuole; il titolo specifico previsto dal profilo (laurea specifica); il superamento del concorso di mobilità professionale sul profilo DSGA; eventuali corsi di formazione, etc…

La nostra posizione

La FLC CGIL ritiene che questo meccanismo di sostituzione sia oramai datato e sia necessario superare questa situazione con le immissioni in ruolo su tutti i posti liberi (considerato che ci sono ancora 132 aspiranti idonei nelle graduatorie della mobilità professionale), indicendo al più presto i concorsi ordinario e riservato, in modo da ricorrere agli incarichi di sostituzione solo nel caso di assenze temporanee.

Dunque, la FLC CGIL continuerà a pressare il MIUR per fare in modo che tutti i posti vacanti siano ricoperti da personale di ruolo per assicurare la stabilità di direzione alle scuole, dal momento che questa precarietà danneggia, oltre ai lavoratori, anche la funzionalità e la continuità del lavoro amministrativo e didattico.

Proseguiremo questa nostra battaglia storica sia nelle sedi politiche (per l’indizione dei concorsi ordinario e riservato) e giudiziarie (è già partita la campagna per i ricorsi al giudice del lavoro), affinché gli Assistenti Amministrativi facenti funzione, impegnati da anni in questo ruolo, possano veder riconosciuti tutti i loro diritti economici e giuridici.

  • Fonte: http://www.flcgil.it/
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