Flcgil – 05/03/2018 – Lavoratori assenti per infortunio sul lavoro: gli accertamenti medico-legali spettano all’INAIL
Nota di chiarimento del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Come è noto, con decreto 206 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017 sono state definite le modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC) e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia in applicazione dell’art. 22 del Decreto Legislativo 75/17, che introduce una nuova versione del comma 5-bis dell’art. 55 septies del Testo Unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Dlgs 165/01).
Il decreto nella parte relativa ai casi di esclusione dell’obbligo di reperibilità, non fa più riferimento alle malattie riconducibili a infortuni sul lavoro. Come avevamo scritto nel nostro commento (vedi correlati) tale esclusione è determinata dal fatto che tali casi rientrano nella competenza dell’INAIL.
Tale indicazione viene confermata dalla risposta dell’ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 febbraio scorso ad un quesito posto dalla Fondazione IRCCS di Pavia e trasmessa il successivo 20 febbraio a tutte le amministrazioni pubbliche.
In particolare il Ministero sottolinea come nei casi di infortunio sul lavoro l’articolo 12 della Legge 67/88 attribuisca all’INAIL la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”.
Conseguentemente non sono direttamente applicabili né le fasce di reperibilità né i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previste dal DM 206/17 poiché tali circostanze non sono direttamente riscontrabili dall’INPS “rientrando piuttosto nelle competenze dell’INAIL”
In conclusione, nei casi di infortunio sul lavoro, gli accertamenti medico-legali di competenza dell’INAIL saranno effettuate secondo le modalità vigenti prima del DM 206/17.
ARTICOLI CORRELATI A QUESTO ARGOMENTO:
- Sinergie di Scuola – Esenzione dall’obbligo di reperibilità alle visite fiscali
- Orizzontescuola.it – 05/09/2017 – Visite fiscali, quali sono le novità: dalla reperibilità alle certificazioni. Scheda gratuita
- Orizzontescuola.it – 16/08/2017 – Visite fiscali, quali sono le novità: dalla reperibilità alle certificazioni. Scheda gratuita
- Articolo – 20/03/2013 – La denuncia/comunicazione di infortunio telematica
- Funzione Pubblica – Parere in materia di computo della quota d’obbligo – L. 68/1999 ed ex LSU
- Dottrina per il lavoro – 19/10/2016 – Min.Lavoro: corretto il decreto sul DURC
- Sinergie di Scuola – 13/11/2014 – Se il dipendente pubblico scivola su una matita…
- D.P.L. di Modena – Governo – 10/02/2012 – D.L. n° 5 del 09/02/2012
- INAIL – Circolare n. 10 del 21 marzo 2016 – Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965
- La mobilità nella Pubblica Amministrazione