Flcgil – 08/01/2026 – Scuola: nuove tutele per conciliare salute e lavoro [SCHEDA] – Permessi retribuiti e congedo fino a 24 mesi introdotti dalla legge 106/25. Disponibile la nostra scheda di lettura
La legge 18 luglio 2025, n. 106 introduce nuove misure di tutela per il personale della scuola affetto da malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Tra le principali novità: 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite ed esami, a partire dal 1° gennaio 2026, e la possibilità di richiedere un congedo fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro.
Per accompagnare docenti e ATA nella comprensione delle nuove disposizioni, è disponibile una scheda di lettura che illustra diritti, requisiti e modalità di utilizzo delle tutele previste dalla legge.
Permessi per esami e cure mediche e congedo per gravi patologie
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INDICE
Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
Congedo non retribuito per gravi patologie
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Finalità
La legge 18 luglio 2025, n. 106 introduce nuove e significative misure di tutela a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, riconoscendo il diritto alla cura come elemento centrale nella tutela del rapporto di lavoro. Le disposizioni si applicano anche al personale della scuola e si affiancano alle tutele già previste dalla normativa vigente.
La legge interviene in particolare su due ambiti:
- permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche (10 ore annue) dal 1° gennaio 2026;
- congedo non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto di lavoro.
Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori hanno diritto a 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, destinate esclusivamente a esigenze di carattere sanitario connesse a patologie di particolare gravità. Queste ore si aggiungono alle tutele già previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo, offrendo una risposta più mirata ai bisogni terapeutici e diagnostici del lavoratore o del figlio minorenne affetto da gravi patologie, riducendo al contempo il ricorso improprio ad altri istituti (ad esempio congedi, malattia o permessi ex L. 104 utilizzati per visite personali).
È prevista la sostituzione del personale scolastico interessato, con copertura finanziaria a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF). Di fatto, i costi della misura ricadono nuovamente sulle scuole, incidendo sulle risorse disponibili per altre esigenze educative e didattiche.
Il diritto spetta:
- ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, sia in fase attiva sia nella fase di follow-up precoce;
- ai lavoratori affetti da malattie croniche o invalidanti, anche rare;
- ai lavoratori con figlio minorenne affetto dalle patologie sopra menzionate.
In tutti i casi è richiesto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riferito al lavoratore o al figlio minorenne. Per i figli minorenni, il requisito si considera soddisfatto anche in presenza di un verbale di invalidità civile che riconosca l’indennità di frequenza (circolare INPS 152/25).
Il riferimento al follow-up precoce assume particolare rilievo, poiché chiarisce che il diritto ai permessi non si esaurisce con la fase acuta della malattia, ma copre anche il periodo successivo alle terapie, caratterizzato da controlli clinici frequenti e necessari.
Finalità e modalità di utilizzo dei permessi
Le 10 ore annue di permesso possono essere utilizzate per:
- visite mediche;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti.
Ai fini della fruizione è necessaria una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. La documentazione sanitaria costituisce il presupposto per l’esercizio del diritto e consente le verifiche previste dagli strumenti di tracciabilità del sistema sanitario.
Trattamento economico e copertura contributiva
Per le ore di permesso aggiuntive, la legge prevede l’applicazione della disciplina già vigente per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Ciò comporta:
- il riconoscimento dell’indennità economica secondo le regole previste per l’assenza per malattia;
- la copertura figurativa ai fini previdenziali.
Congedo non retribuito per gravi patologie
La legge n. 106/2025, entrata in vigore il 9 agosto 2025, ha introdotto, inoltre, una forma di tutela pensata per accompagnare il lavoratore nei periodi in cui la malattia rende incompatibile la normale prestazione lavorativa con i percorsi di cura. È riconosciuta la possibilità di fruire di un congedo non retribuito fino a 24 mesi, anche frazionabile, per i lavoratori affetti da:
- malattie oncologiche;
- malattie croniche o invalidanti, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%.
Durante il periodo di congedo:
- è garantita la conservazione del posto di lavoro;
- non è prevista retribuzione;
- non è consentito svolgere altre attività lavorative.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio, ma è riscattabile ai fini pensionistici. Si configura come un diritto residuale, esercitabile dopo l’esaurimento degli altri istituti di assenza previsti dall’ordinamento, restando ferme eventuali condizioni più favorevoli stabilite dalla contrattazione collettiva.
Rientro al lavoro e lavoro agile
Al termine del periodo di congedo, il lavoratore ha diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, qualora tale modalità risulti compatibile con le mansioni svolte. La previsione è finalizzata a favorire un rientro graduale e sostenibile, tenendo conto delle condizioni di salute e delle esigenze di cura ancora presenti.
Riferimenti normativi
- Legge 18 luglio 2025, n. 106 – Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;
- Circolare INPS 152 del 19 dicembre 2025.
