Flcgil – 15/09/2026 – Malattia, nuove regole INPS sulla decorrenza del certificato
Dal 4 settembre 2026 il riconoscimento della malattia può decorrere anche dal giorno precedente alla visita ambulatoriale. La retrodatazione resta limitata a un solo giorno e non modifica gli obblighi di comunicazione dell’assenza.
Con la circolare 92 del 4 settembre 2026, l’INPS introduce una novità sulla data di decorrenza della malattia, superando il precedente orientamento che consentiva il riconoscimento del giorno precedente al rilascio del certificato, a determinate condizioni, solamente nei casi di visita domiciliare.
Dal 4 settembre la tutela previdenziale può infatti essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico curante. La regola generale resta comunque quella secondo cui la malattia decorre dalla data di redazione del certificato.
La retrodatazione può riguardare un solo giorno. Non è ammessa quando il giorno precedente è un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale, poiché in tali giornate è garantito il servizio di continuità assistenziale. Il riconoscimento del giorno precedente rappresenta una deroga specifica e richiede che nel certificato sia indicata la data dalla quale la lavoratrice o il lavoratore dichiara di essere ammalato, sulla base della valutazione clinica del medico. La disciplina si applica anche ai certificati di continuazione e ricaduta della malattia.
La corretta individuazione della data di inizio della malattia assume particolare rilievo anche ai fini del computo del periodo di comporto, oltre che per la decorrenza del trattamento economico e degli altri effetti connessi all’assenza per malattia.
Resta invariato l’obbligo per lavoratrici e lavoratori di comunicare tempestivamente l’assenza secondo le modalità e i termini previsti dalla disciplina contrattuale, indipendentemente dalla data della visita medica.
