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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Flcgil – 29/08/2016 – La ricostruzione di carriera per i docenti che hanno avuto la conferma in ruolo

Posted on 29 Agosto 2016 By admin

flcgil    Flcgil – 29/08/2016 – La ricostruzione di carriera per i docenti che hanno avuto la conferma in ruolo

La domanda si presenta alla scuola di servizio dal 1 settembre al 31 dicembre.

I docenti assunti a tempo indeterminato nel 2015/2016, oltre ai normali adempimenti (documenti di rito, dichiarazione dei servizi, domande ai fini della pensione e della buonuscita), una volta superato l’anno di prova e formazione, devono presentare la domanda per la ricostruzione della carriera. Di seguito alcune indicazioni utili.

A cosa serve la ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi (vedi paragrafo specifico) svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre (vedi tabella).

Quando si presenta la domanda

La ricostruzione di carriera avviene a domanda che può essere presentata una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.

Come si presenta la domanda

Nella domanda, rivolta al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), si devono dichiarare tutti i servizi valutabili: la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00). Si tratta sostanzialmente di riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all’atto dell’assunzione.

Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.

Leggi anche:   Uil Scuola - 14/03/2022 - DOCENTI: COME SI INDIVIDUA IL SOPRANNUMERARIO - LA NOSTRA GUIDA
Quali sono i servizi valutabili per il personale docente

Trattandosi di questione particolarmente complessa e legata a normative più volte modificate, elenchiamo di seguito le principali casistiche:

  1. Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. Ricordiamo, che a seguito di norme delle varie leggi finanziarie, l’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.
  2. Il servizio di leva/civile è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).
  3. I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute non sono valutabili.
  4. Sono invece valutabili:
    1. i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
    2. i servizi prestati nelle scuole primarie parificate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06) e nelle scuole secondarie pareggiate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06).
  5. Sono valutabili i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario

Vista la complessità della materia è opportuno rivolgersi alla FLC CGIL territoriale per la consulenza.
___________________

Stipendio lordo mensile dal 1 luglio 2010 (per 13 mensilità)

Docente1 scuola
dell’infanzia e primaria
Docente diplomato
scuola secondaria II grado
Docente scuola
secondaria I grado
Docente laureato
scuola secondaria II grado
da 0 a 2 1.622,44 1.622,44 1.760,88 1.760,88
da 3 a 8 1.665,94 1.665,94 1.809,12 1.859,89
da 9 a 14 1.799,92 1.799,92 1.966,84 2.018,32
da 15 a 20 1.956,42 1.956,42 2.148,38 2.213,75
da 21 a 27 2.108,30 2.182,88 2.324,68 2.462,69
da 28 a 34 2.258,15 2.331,49 2.497,61 2.625,78
da 35 2.369,75 2.444,37 2.625,78 2.755,79
Leggi anche:   Flcgil - 17/03/2023 - Ricostruzione di carriera e insegnamento su sostegno senza titolo di specializzazione

(1) Anche per il personale educativo

Allo stipendio si aggiunge, per 12 mensilità, la Retribuzione professionale docente (RPD) anch’essa legata all’anzianità maturata.

Retribuzione professionale docente
0-14 anni 164,00
15-27 anni 202,00
oltre 28 anni 257,00
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Il Pers. Docente/Ata, NORMATIVA SCOL.CA

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