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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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INPS – Comunicazione del 28/07/2025 – Pensionati: il cedolino di pensione di agosto 2025

Posted on 29 Luglio 2025 By admin

   INPS – Comunicazione del 28/07/2025 – Pensionati: il cedolino di pensione di agosto 2025

Fonte: https://www.inps.it/it/it.html

Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di agosto 2025.

La data di pagamento

Poiché il pagamento delle pensioni coincide con il primo giorno bancabile del mese di riferimento – con l’unica eccezione del mese di gennaio, in cui sono pagati nel secondo giorno bancabile – per agosto 2025, il pagamento avverrà il 1° agosto.

Si rammenta che il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti.

Pertanto, nel caso in cui l’importo spettante al beneficiario superi tale limite, l’interessato è tenuto a comunicare all’INPS il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento. La comunicazione può essere effettuata attraverso il sito dell’Istituto, utilizzando lo strumento “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.

Trattenute fiscali: conguaglio di fine anno 2024, addizionali regionali e comunali, tassazione 2025

A fine 2024, è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.

Se, nel corso del 2024, sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2025, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.

Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2025 siano risultati insufficienti per il recupero totale, prosegue con le trattenute sui ratei mensili successivi fino a estinzione del debito.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010).

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di agosto, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2024.

Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2025 – redditi 2024.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Recupero indennità 200 euro e 150 euro 

Dalla rata di pensione di luglio, è iniziato il recupero delle indennità di 200 euro e 150 euro, che sono risultate non dovute sulla base dei redditi a consuntivo trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.

Nel precisare che, in qualche caso, il recupero viene invece avviato dal rateo di pensione del mese di agosto, si informa che verrà effettuato con una trattenuta mensile su pensione di 50 euro.

Operazioni di verifica reddituale delle prestazioni collegate al reddito: mancata comunicazione dei redditi

Come noto, l’INPS è tenuto per legge a verificare annualmente le condizioni reddituali dei soggetti sulla cui pensione siano presenti prestazioni collegate al reddito (ad esempio, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti), che vengono corrisposte in via provvisoria sulla base dei redditi noti all’INPS al momento della concessione.

In linea generale, i redditi a consuntivo vengono trasmessi all’INPS dall’Agenzia delle Entrate, ma, per alcune tipologie di redditi, la dichiarazione deve essere resa dai pensionati stessi.

L’Istituto, ogni anno, ha cura di individuare puntualmente i soggetti che devono presentare i propri redditi personalmente o tramite intermediari abilitati (CAF/Patronati). In caso di mancata comunicazione, provvede a inviare loro una lettera di sollecito, fornendo tutti i dati utili anche rispetto alle scadenze che devono comunque essere rispettate e precisando le conseguenze della mancata comunicazione.

Infatti, la legge (art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008) stabilisce che la mancata comunicazione dei redditi determina due distinte fasi di natura sanzionatoria:

  • sospensione delle prestazioni collegate al reddito;
  • revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito dell’anno di dichiarazione omessa, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla sospensione.

In questo contesto e, con riferimento ai pensionati che non hanno comunicato, benché sollecitati, i propri redditi rispettivamente relativi al 2020 e al 2021, l’INPS ha effettuato le seguenti operazioni di sospensione e di revoca definitiva che risulteranno evidenti anche sul rateo di pensione del prossimo mese di agosto.

Mancata presentazione dei dati reddituali relativi al 2021: sospensione delle prestazioni legate al reddito su pensioni previdenziali delle gestioni private

Sulle pensioni che sono, in tutto o in parte, collegate al reddito e i cui titolari, nonostante i solleciti, non hanno ancora fornito i dati reddituali relativi al 2021, nei mesi di agosto e settembre, verrà applicata una trattenuta pari al 5%, determinata sulla base dell’importo della pensione di luglio 2025.

La trattenuta viene comunicata sul cedolino di agosto 2025 con la seguente descrizione: “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10 bis, d.l. 207/2008”.

Inoltre, nell’area riservata della sezione MyINPS, i soggetti interessati possono prendere visione di una breve informativa, che sarà anche inviata tramite mail all’indirizzo PEC o di posta elettronica, se presente nell’archivio dei contatti certificati dell’Istituto.

I pensionati interessati sono stati comunque informati con lettera dedicata, con l’indicazione della data del 19 settembre 2025, come ultima scadenza per l’invio della dichiarazione reddituale relativa all’anno reddito 2021.

Nei casi in cui le informazioni reddituali richieste non saranno inviate, si effettuerà la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2021 o, nel caso di pensioni ai superstiti, verrà applicata la fascia massima di abbattimento dell’importo della pensione previsto dall’art. 1, comma 41 della legge 335/1995, e si procederà al calcolo e al recupero degli importi che saranno risultati indebiti.

Sono escluse da questa operazione le prestazioni assistenziali di invalidità civile e assegni sociali/pensioni sociali.

Mancata presentazione dei dati reddituali relativi al 2020: revoca delle prestazioni collegate al reddito corrisposte sulle pensioni dei sistemi integrati

Come detto sopra, l’INPS ha invitato più volte i pensionati interessati a comunicare la propria situazione reddituale relativa al 2020.

È stata infatti inviata prima una lettera di sollecito e successivamente, a coloro che comunque non avevano provveduto a inviare i propri dati reddituali, a luglio 2024, è stata inviata la notifica della sospensione delle prestazioni legate al reddito, percepite nel 2020, che si è concretizzata nell’applicazione di una trattenuta sulla pensione dei mesi di agosto e settembre 2024.

A tali soggetti è stato, peraltro, comunicato che il 15 settembre 2024 sarebbe stato il termine ultimo per adempiere all’obbligo di comunicare i redditi e non incorrere nella revoca definitiva delle suddette prestazioni.

Pertanto, in tutti i casi in cui i pensionati, nonostante le numerose comunicazioni, non abbiano comunque provveduto a inviare le dichiarazioni reddituali relative al 2020, l’INPS ha provveduto alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito corrisposte in via provvisoria nel 2021.

L’indebito verrà recuperato, se possibile, con trattenuta su pensione a partire dal mese di settembre 2025. In alternativa, verrà inviato un “Avviso di pagamento PagoPA”.

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2025

Ad agosto 2025 vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti, che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 30 giugno.

Sul rateo di pensione di agosto si procede:

  • al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che l’eventuale rateazione degli importi a debito, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre, per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.

Si ricorda, infine, che i contribuenti muniti delle credenziali necessarie, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale dell’INPS e disponibile anche nell’app INPS mobile.

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