La Tecnica della Scuola – 07/11/2014 – Indennità integrativa speciale per lo straordinario solo a decorrere dal 2003
La Tecnica della Scuola – 07/11/2014 – Indennità integrativa speciale per lo straordinario solo a decorrere dal 2003
Lara La Gatta Giovedì, 06 Novembre 2014
Per la Corte di Cassazione, solo con il CCNL del 24 luglio 2003 è stato previsto il conglobamento dell’IIS nella voce stipendio tabellare, quindi prima del 1° gennaio del 2003 nel trattamento economico delle ore eccedenti non era ricompresa anche l’indennità integrativa speciale
“In tema di trattamento economico del personale docente del Ministero della pubblica istruzione, l’articolo 70, comma 1, del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 (che richiama il Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 88, comma 4, limitatamente al mero criterio di calcolo) va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo e’ determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’articolo 63 dello stesso contratto e, quindi, con esclusione dell’indennità integrativa speciale”.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21799 del 15 ottobre 2014, dando ragione al Miur riguardo alla richiesta di una docente che aveva proposto domanda nei confronti del Ministero di accertamento del proprio diritto alla percezione del compenso relativo alle ore eccedenti le diciotto ore settimanali obbligatorie, dal 1° ottobre 2001 al 31 agosto 2001, computando nel trattamento economico anche l’indennità integrativa speciale, e operando il ricalcolo della tredicesima mensilità.
Per la Suprema Corte, il citato articolo 70 del CCNL del 1995 sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti.
Tale interpretazione è anche supportata dalla diversa regolamentazione collettiva intervenuta nel luglio 2003, con il CCNL 24 luglio 2003 che, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 ha espressamente previsto il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare. Tale data costituisce il discrimine temporale, fissato dalle parti collettive, per l’inclusione, o meno, dell’indennità in esame nel trattamento retributivo delle ore d’insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo.
ARTICOLI CORRELATI A QUESTO ARGOMENTO:
- Sinergie di Scuola – 05/05/2014 – Ore eccedenti e indennità integrativa speciale
- Nuovo CCNL Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018 – Tabelle
- Tribunale di Ragusa – Sentenza n° 938/2009 del 17/12/2009
- Sinergie di Scuola – 09/10/2015 – Se il docente assume l’incarico temporaneo di Preside
- Sinergie di Scuola – Le decurtazioni dello stipendio per le assenze per malattia
- Flcgil – 25/05/2016 – Chi sostituisce il DSGA ha diritto alla certezza della retribuzione
- Sinergie di Scuola – 07/11/2014 – Quali sono le indennità accessorie per il personale scolastico?
- Sinergie di Scuola – 13/11/2014 – Tredicesima e congedo per assistere il disabile
- Corte di Cassazione – Sentenza n. 5544 dell’8 marzo 2010
- Flcgil – 27/03/2014 – Personale ATA: la FLC CGIL Belluno vince un ricorso per il pagamento dell’indennità di funzioni superiori