La Tecnica della Scuola – 15/12/2014 – Lo spezzone orario assegnato al docente titolare è legittimo
Lucio Ficara 14/12/2014
Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Reggio Calabria chiamato a decidere su un ricorso di una docente alla quale l’orario di servizio era stato ripartito in 10 ore di cattedra e 8 a disposizione.
Non solo il dirigente scolastico decide, pur cercando di rispettare i criteri votati dal Consiglio d’Istituto, l’assegnazione dei docenti alle classi, ma se lo ritiene opportuno, e soprattutto al fine di ottimizzare al meglio le risorse professionali di cui dispone, può assegnare per l’intero anno scolastico, anche ad un docente titolare, uno spezzone orario con ore a disposizione.
A stabilirlo è una interessantissima sentenza del tribunale del lavoro di Reggio Calabria. Questa sentenza potrebbe rappresentare un prodromo significativo della capacità e competenza dirigenziale di sapere gestire l’organico, in modo funzionale ed autonomo, ottimizzando al meglio le risorse professionali di una scuola.
Si tratta del caso di una docente di matematica e fisica di un Liceo Scientifico che, pur non essendo ultima in graduatoria d’istituto, ha avuto assegnata una cattedra funzionale, composta di 10 ore di lezione frontale, ed 8 ore a disposizione. La docente non contenta della decisione presa dal dirigente scolastico, ha prodotto ricorso d’urgenza, ex. art.700 codice di procedura civile, chiedendo di annullare e/o dichiarare illegittima tale decisione.
Chiedeva altresì di condannare l’Amministrazione, e di restituirle il legittimo diritto di avere assegnata una cattedra di 18 ore di lezione frontale. Il giudice del lavoro dott. Arturo D’Ingianna, ha ritenuto di non accogliere il provvedimento d’urgenza prodotto dalla ricorrente, osservando che non ve ne erano i presupposti. Infatti per il giudice mancano totalmente i due elementi fondanti dell’urgenza: il “fumus boni iuris” e il “periculum in mora”. Ma tale sentenza non si limita al rigetto dell’urgenza, entra nel merito specifico della contestazione della ricorrente, ritenendo coerente e legittima la procedura di assegnazione dei docenti alle classi effettuata dal dirigente scolastico. Di particolare significato sono alcuni passi della sentenza, in cui il giudice scrive che il dirigente scolastico, ai sensi del dlgs 297/94 e dell’art.25 dlgs 165/2001, ha il legittimo potere della gestione del personale, dell’assegnazione dei docenti alle classi e degli orari. Inoltre il giudice non ravvede, nella decisione del Ds di assegnare 10 ore di lezione frontale ed 8 ore a disposizione alla ricorrente, l’atto di dequalificare o ledere la dignità della persona. Nella sentenza si legge chiaramente che, l’assegnare ad un docente uno spezzone orario con il completamento orario a disposizione, non può essere considerato, per lo stesso insegnante, né mortificante e né può sminuirne la propria professionalità.
Inoltre il giudice sostiene che, l’orario complessivo di lavoro resta quello contrattuale, e che la docente resta a lavorare nella stessa sede. In questa sentenza emergono del tutto infondate le lesioni alla salute e le incidenze negative psichiche e psicologiche. Infine la ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio. Una sentenza che non mancherà di fare discutere, ma che mette dei paletti chiari sulle spettanze del dirigente scolastico ad assegnare le cattedre e le classi ai docenti, che anche se a malincuore devono eseguire l’ordine di servizio assegnato.