La Tecnica della Scuola – 24/01/2014 – Congedo retribuito per dottorato di ricerca anche per il supplente
La questione è stata controversa per molto tempo, ma adesso c’è una sentenza di un giudice del lavoro a favore dei precari.
In caso un docente precario, con un contratto a tempo determinato. sia stato ammesso ad un dottorato di ricerca senza borsa di studio, e in continuità di nomina chieda il congedo retribuito per seguire il dottorato di ricerca, questo deve essere concesso. Infatti il dirigente scolastico non può negare o revocare, nel caso l’avesse già concessa, l’aspettativa retribuita al docente che si trova assunto a tempo determinato, in quanto cagionerebbe , inopportunamente, un oggettivo danno alla crescita professionale dello stesso docente precario. A sancire quanto su scritto è una sentenza del giudice del lavoro di Ancona del 16 ottobre 2013. In tale sentenza il giudice evidenzia che non possono esistere differenze di trattamento economico tra personale stabile e precario, nella vigenza dell’art.6 D.L.vo 368/01, norma che nell’imporre un criterio di “non discriminazione” richiama precisamente la “clausola 4” dell’Accordo Quadro attuato con la Direttiva 1999/70. In buona sostanza il giudice asserisce che quanto spetta al docente di ruolo, deve spettare anche al docente precario. Per cui la facoltà prevista dall’art.2 L.476/84,come integrato dall’art.52 comma 57 L.448/2001, di fruire di congedo retribuito, in caso di ammissione a corsi di dottorato e ricerca senza borse di studio, spetta parimenti sia al docente con contratto a tempo indeterminato sia al docente con contratto a tempo determinato. Sbaglia, secondo la sentenza del giudice marchigiano, il dirigente scolastico e l’Amministrazione a pretendere la restituzione delle retribuzione erogata all’insegnante, sostenendo che le somme percepite non spettano , in quanto il docente non essendo di ruolo viene escluso dalla possibilità di fruire di congedo retribuito ai sensi dell’art.453 DPR 297/94. D’altronde fa presente la sentenza, nemmeno l’art.24 del CCNL 95 esprime un mero rinvio al citato art.453, e non contiene alcun riferimento alla distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo. Inoltre nella sentenza del tribunale di Ancona emerge che l’interesse della Amministrazione alla formazione dei propri dipendenti prescinde dalla tipologia giuridica del contratto del docente. Infatti i docenti precari della scuola pubblica, inseriti nelle graduatorie per entrare nei ruoli sono di fatto equiparati al personale stabile, anche perché destinati per gli anni successivi a passare in ruolo, quindi concedere loro il congedo retribuito per il dottorato di ricerca, consente alla scuola di assumere stabilmente personale maggiormente preparato. Questa sentenza ancora una volta pone il problema della discriminazione tra personale precario e personale di ruolo nella scuola pubblica, che per la direttiva europea 1999/70, non dovrebbe esistere, mentre esiste con massima evidenza ed illegittimamente nel nostro sistema scolastico.