MIT – 11/10/2025 – Parere n. 3557 del 02/10/2025 – Sotto-soglia – Avvio di una consultazione – art. 50 comma 2 bis del d.lgs. 36/2023
Fonte: https://www.serviziocontrattipubblici.org/
| Quesito: |
In relazione alla previsione di cui all’art. 50 comma 2 bis del d.lgs. 36/2023, introdotto dal d.lgs. n. 209/2024, si chiede se la stessa debba essere interpretata nel senso che l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 50 sussista sia nel caso in cui l’individuazione degli operatori economici da consultare avvenga tramite indagini di mercato sia nel caso in cui detta individuazione avvenga tramite un elenco di operatori economici gestito dalla stazione appaltante, sulla base di specifico Regolamento interno, recante i contenuti di cui all’art. 3 dell’Allegato II.1 del d.lgs. 36/2023. Nel caso in cui la pubblicazione dell’avvio della consultazione sia obbligatoria anche in presenza di un Elenco da cui attingere gli operatori economici da invitare, si chiede se sia sufficiente pubblicare sul sito un avviso con il quale la stazione appaltante rende noto che gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante estrazione dall’Elenco. |
| Risposta aggiornata |
Relativamente alla questione sottoposta, per la prima domanda la risposta è affermativa. Relativamente alla seconda domanda, in via preliminare, è opportuno precisare che il nuovo dato normativo non incide sul quadro di regolamentazione delle modalità di pubblicizzazione delle indagini di mercato e della costituzione degli elenchi per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, che ha precisa configurazione negli articoli 2 e 3 dell’allegato II.1. del codice. Il neo-introdotto comma 2-bis prevede che le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione relativamente alle: 1) procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a euro 150.000,00 e fino 1 milione di euro; 2) procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 14; 3) procedure negoziate senza bando per servizi e forniture di importo pari o superiori a euro 140.000,00 e fino alle soglie. Si ritiene che la suddetta disposizione normativa debba essere interpretata in un’ottica focalizzata sulla fase antecedente al confronto competitivo, ponendosi in termini di evidenzazione necessaria e propedeutica dell’avvio del confronto selettivo vero e proprio. La pubblicizzazione dell’avvio delle procedure delle suddette procedure di gara, in armonia con i principi di pubblicità e trasparenza perseguiti dal legislatore, consentirebbe, peraltro, agli operatori, mediante un semplice avviso, di essere edotti circa il fabbisogno della stazione appaltante e le relative modalità di individuazione degli operatori economici da invitare. Si ritiene pertanto che la pubblicizzazione preventiva, mentre è assolta nel caso di pubblicazione di avvisi per la selezione degli operatori economici da consultare, deve essere attuata nelle ipotesi in cui l’individuazione degli operatori economici suddetti avvenga attraverso altre modalità, come ad esempio attraverso elenchi di operatori economici. Pertanto la risposta è affermativa, dovendo la stazione appaltante procedere alla pubblicazione dell’avviso stesso prima dell’avvio della procedura. L’avviso di cui al comma 2-bis dell’articolo 50 del Codice dovrebbe contenere gli elementi essenziali dell’appalto, il settore merceologico di riferimento e l’utilizzo della procedura negoziata. Si ritiene sia sufficiente inserire i dati inseriti nei documenti del programma triennale degli acquisti di lavori, servizi e forniture. |
