MIT – 24/06/2025– Parere n. 3590 del 23/06/2025 – Intervento sostitutivo – Pagamento diretto verso Agente di Riscossione
Fonte: https://www.serviziocontrattipubblici.org/
Quesito: |
A seguito di una richiesta di intervento sostitutivo nei confronti di INPS, l’istituto ha risposto che la situazione debitoria in questione è suddivisa in due parti: una amministrativa e una in carico all’Agente per la riscossione (composta da tre cartelle di pagamento con i relativi importi). Ha aggiunto che ” l’intervento sostitutivo può essere effettuato nei confronti dell’istituto solo per importi a debito ancora in fase amministrativa” dando istruzioni per la compilazione del modulo F24 solo per detto importo. Tenuto conto della novità in quanto adesso in tempi relativamente brevi i debiti passano in carico all’agente per la Riscossione e che invece l’art.30c.5 del D.Lgs50/16 prevede che “in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva […] la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”, è possibile effettuare i pagamenti diretti non solo verso l’ente previdenziale, ma anche nei confronti degli Agenti della riscossione e per le sole cartelle che indica l’istituto? |
Risposta aggiornata |
La Circolare n. 3/2012 (Ministero del Lavoro) conferma che l’intervento sostitutivo in caso di DURC irregolare opera esclusivamente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, anche qualora il debito d’appalto non sia sufficiente a “coprire” integralmente le inadempienze Non vi è alcun riferimento a «Agenti di riscossione» o cartelle esattoriali, né nella procedura né nei modelli di modulo. L’interpretazione letterale della norma unitamente ai pareri già forniti sul tema da questo servizio, da quelli forniti da ANAC – si veda Parere Funz. Cons. 50/2022 (ANAC) – oggetto “Servizio riscossione crediti – convenzione” – chiarisce che la convenzione con un Agente di riscossione configura un servizio pubblico di riscossione, non rientrando tra gli “enti previdenziali e assicurativi” indicati dall’art. 30, comma 5, D.Lgs. 50/2016 Confermano l’impossibilità di estendere all’Agente di riscossione le trattenute operate in forza del DURC irregolare. L’interpretazione letterale propende quindi per considerare non ammissibile la possibilità di un “versamento diretto” all’Agente di riscossione in sostituzione dell’appaltatore. Eventuali ulteriori quesiti potranno essere rivolti al Ministero del Lavoro competente in materia. |