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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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Orizzontescuola.it – 04/06/2018 – Scrutini secondaria: come avvengono le decisioni del consiglio. ruolo del Presidente di classe nelle votazioni. Novità ammissione al I grado. FAQ per docenti e dirigenti

Posted on 4 Giugno 20184 Giugno 2018 By admin

   Orizzontescuola.it – 04/06/2018 – Scrutini secondaria: come avvengono le decisioni del consiglio. ruolo del Presidente di classe nelle votazioni. Novità ammissione al I grado. FAQ per docenti e dirigenti
(di Paolo Pizzo)

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Pubblichiamo una serie di FaQ concernenti gli scrutini. Gli argomenti sono validi sia per le scuole secondarie di I che di II grado.

Le decisioni del consiglio di classe devono avvenire all’unanimità o a maggioranza?

Sia nel I che nel II grado la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza .

I voti si intendono già definitivi o sono solo proposti?

In sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione non è del singolo docente e tutti i voti si ritengono “proposti” e “di consiglio”.

L’art. 79 del R.D. 653/1925 che rimane ancora oggi un punto di riferimento sulla questione prescrive che

“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni ”.

L’art. 6/2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92/2007 riprende tale contenuto affermando: “Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.”

Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza è ammessa l’astensione?

No.

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94).

Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) vota due volte?

No. In caso di parità, il suo voto prevale.

Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

Es.: Consiglio di classe composto da 10 membri (compreso ovviamente il Presidente perché a tutti gli effetti membro del Consiglio).

Durante lo scrutinio intermedio il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare che sia alzato un voto ad un allievo, per es. da 5 a 6 in Matematica (o la promozione o meno se ci troviamo allo scrutinio finale).

Il risultato della votazione è di parità: 5 voti per il sì e 5 voti per il no.

Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto passa a 6);

Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto rimane 5).

Ma il risultato dei voti espressi è sempre 10 (essendo dieci il numero dei votanti) e non 11.

Come avviene l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado?

L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

È possibile non ammettere l’alunno del I grado alla classe successiva per il voto di comportamento inferiore ai 6/10?

La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10 è stata abrogata.

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

Rimane invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Come avviene l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del I grado?

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

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