Skip to content
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Contatti
SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

  • Primo piano
  • Contributi
  • Newsletter
  • Faq
  • Toggle search form

Orizzontescuola.it – 04/10/2016 – Permesso per motivi familiari. I motivi per cui è possibile chiederlo e come deve essere giustificato

Posted on 4 Ottobre 2016 By admin

orizzonte – 04/10/2016 – Permesso per motivi familiari. I motivi per cui è possibile chiederlo e come deve essere giustificato (di Paolo Pizzo)

Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it

Il permesso per motivi personali o familiari è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15/2 e 19/7 del CCNL comparto Scuola.

  • L’art. 15, comma 2 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

  • Il comma 7 dell’art. 19 prevede che al personale assunto a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permessi non retribuiti per le stesse motivazioni previste dall’art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).

Il permesso per motivi personali o familiari non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”, trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell’Istituzione scolastica.

La norma infatti riconosce al lavoratore uno specifico diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per motivi familiari o personali, senza in alcun modo prevedere, direttamente o indirettamente, alcuna possibilità del datore di lavoro pubblico di impedire, limitare o solo di ritardare l’esercizio di questo diritto, anche in presenza di particolari e rilevanti ragioni organizzative e funzionali.

Inoltre, il dirigente non può in nessun caso rifiutare il permesso ritenendo futili i motivi a supporto della richiesta. Non compete infatti all’Amministrazione ritenere “validi” o meno i motivi personali o familiari indicati dal dipendente.

Leggi anche:   Dottrina per il Lavoro - 21/04/2023 - Cassazione: periodo di comporto più lungo per i disabili

Pertanto, il dirigente si deve limitare ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma (accertarsi della presentazione da parte del dipendente dell’idonea documentazione anche autocertificata a giustificazione dell’assenza)

Ma quali sono i motivi familiari o personali per cui è possibile chiedere il permesso?

Relativamente ai motivi che possono giustificare la richiesta del permesso da parte del dipendente, l’art. 15, comma 1 del CCNL Scuola fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.

Tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono comunque al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.

Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

Di conseguenza i motivi possono essere diversi e di varia natura. Facciamo qualche esempio:

  • nascita del proprio figlio,

  • testimonianza giudiziale non resa in favore dell’amministrazione,

  • visite specialistiche, testimone di nozze o matrimonio di un familiare o di un amico,

  • accompagnamento di un familiare dal dentista, ad una visita medica, all’aeroporto,

  • effettuazione di un trasloco o più semplicemente prestare assistenza ad un parente o andare a trovare la propria figlia in altra città.

  • ecc.

Tale permesso può essere altresì fruito in quei casi eccezionali, involontari e imprevedibili: es. presenza di ghiaccio o neve, oppure la foratura della gomma dell’auto, lo sciopero o un guasto dei mezzi di trasporto, comunque per tutte quelle cause non imputabili al dipendente che non permettono di raggiungere la sede di servizio per l’intera giornata mentre la scuola è aperta e si svolgono le normali attività di servizio e di insegnamento.

Leggi anche:   ARAN – 31/01/2023 – Orientamenti applicativi – CIRS103 (del 23/12/2022) - Esclusione del computo dei giorni di assenza per malattia (c.9 art. 17 CCNL Scuola del 29.11.2007)

Come bisogna “giustificare” il permesso?

Il dipendente può produrre anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante i motivi a supporto della richiesta tenendo presente che non tutti i motivi familiari o personali possono essere documentati o certificati.

Per queste ragioni a tali permessi non può essere applicato l’art. 71 del DPR 445/2000 che indica che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Di conseguenza per “autocertificazione” deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.

Print Friendly, PDF & Email
Assenze, NORMATIVA SCOL.CA, Varie (manuali, guide)

Navigazione articoli

Previous Post: Dottrina per il lavoro – 04/10/2016 – Cassazione: periodo di comporto e specifica dei giorni in caso di licenziamento
Next Post: ANAC – Determinazione n. 1005 del 21/09/2016

Speciali

  • I congedi parentali
  • Le assenze per ferie/festività e i permessi retribuiti
  • Le assenze per malattia e la disciplina delle visite fiscali
  • La Legge 104/92 – Diritti e benefici
  • Il Cedolino Unico
  • La Ricostruzione della Carriera
  • Supplenze
  • Tracciabilità dei flussi finanziari – CIG e CUP
  • D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
  • Diritto allo studio
  • Diritto di sciopero
  • Concorsi A.T.A. – Mobilità Professionale – Passaggi di Profilo
  • La domanda di disoccupazione
  • Riforma Scuola Secondaria Superiore
  • Servizi e applicazioni on-line
Informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2022/2023
Informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022
Visualizzazione Graduatorie
Settembre 2023
L M M G V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
« Ago    

Blogroll

  • "Il Sito del D.S.G.A. Libero Di Leo" "Il Sito del D.S.G.A. Libero Di Leo"

Archivi

Ultimi articoli pubblicati

  • UIL Scuola – 26/09/2023 – Sostituzione del DSGA nell’Ipotesi di Contratto 19-21: nessuna contrattazione e istituita la reggenza obbligatoria
  • Flcgil – 23/09/2023 – Volantone FLC INCA SPI CGIL come si va in pensione nella scuola nel 2024
  • MIM – 23/09/2023 – AVVISO – Carta del Docente a.s. 2023/2024
  • MIM – Nota prot. n. 3952 del 19/09/2023 – Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe – Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022
  • ANAC – DELIBERA N. 397 del 6 settembre 2023 – Illecito professionale grave – Artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 – Richiesta parere

Varie

  • News dal web
  • Coronavirus

CCNL-Decreti-Leggi

  • Ccnl-Accordi
  • Cessazioni dal servizio
  • Maternità
  • Sicurezza
  • Testi Unici-Norme P.A.

Contabilità

  • Altre utilità – Programmi
  • Circolari – Decreti
  • Conto Consuntivo
  • F.I.S. – circolari e utilità
  • Finanziamenti-Rilevaz.
  • Flussi finanziari
  • Modulistica utile
  • Patrimonio
  • Programma Annuale

Modulistica

  • Altro
  • Alunni
  • Assegnazione Incarichi
  • Assenze dal Servizio
  • Assistenza H. – L. 104
  • Autocertificazioni
  • Cessazioni
  • Congedi Parentali
  • Gestione Retribuzioni
  • Modelli Inps/Inpdap

Normativa Scol.ca

  • Acquisti di beni e servizi/PON
  • Alunni-Famiglie
  • Anagrafe Prestazioni
  • Archivio e scarto di atti
  • Assenze
  • Atti: Accesso-Traspar.
  • Causa di servizio
  • Collaborazioni esterne
  • Com. Centri Impiego
  • Contenzioso
  • Diversamente abili
  • Il Pers. Docente/Ata
  • Infortuni
  • Iscrizione degli alunni
  • Leggi finanziarie
  • Libri di testo
  • Mobilità del Personale
  • Organi Collegiali
  • Organici
  • Pagamenti
  • Part-time
  • Pec e Servizi Telematici
  • Privacy
  • Revisori dei Conti
  • Riforma della Scuola
  • Supplenze – Precari
  • T.f.r.-Riscatto-Computo
  • Varie (manuali, guide)
  • Viaggi d’istruzione
  • Vigilanza

Retribuzioni-Fisco

  • Aliquote Irpef
  • Assegni Familiari
  • Detrazioni Fiscali
  • Fiscale-Contributivo
  • Gest. Comp. Accessori
  • L’indennità di missione
  • Tabelle Stip./Accessori
  • Utilità – Programmi
  • Versamento Ritenute

Copyright © 2023 SCUOLA E WEB – La Segreteria On-Line -

Powered by PressBook WordPress theme