Orizzontescuola.it – 07/02/2018 – Contrattazione d’istituto va pubblicata sui siti delle scuole. La RSU deve attivarsi per tale obbligo (di Katjuscia Pitino)
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La pubblicazione della Contrattazione integrativa di istituto, sui siti delle istituzioni scolastiche, costituisce un obbligo di legge, rintracciabile nell’art.21 del D.Lgs. n.33 del 2013, di recente modificato dal D.Lgs. n.97 del 2016, ma sono molti i dirigenti scolastici che non adempiono a tale prescrizione.
“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini”(art.21)
Circa la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione il riferimento è l’art.8 dello decreto 33; i primi due commi dell’articolo in parola sono espliciti al riguardo:
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
Ad ogni modo è utile sottolineare che l’obbligo di pubblicazione è ricavabile anche nell’allegato alle Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, contenute nel D.Lgs. n.33 del 2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2016 (Delibera ANAC 1310 del 28/12/2016).
Per chi fosse ancora convinto che l’obbligo di pubblicazione non sia applicabile alle scuole, Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.1 comma 2 del decreto legislativo n.165 del 2001, si rinvia alla Delibera ANAC n.430 del 2016 che ha determinato le Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A proposito si consulti l’allegato 2 alle linee guida, Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche. L’allegato 2 presenta una lunga lista di altri documenti soggetti a pubblicazione, ma vistando i siti di molte istituzioni scolastiche e cliccando sulla sezione “Amministrazione trasparente” si trova spesso la dicitura “Sottosezione in allestimento”.
Si ricorda che nella Delibera n.430, l’ANAC ha individuato nel Dirigente scolastico il Responsabile della Trasparenza di ogni istituzione scolastica e nel caso in cui egli non assolva a tale obbligo di pubblicazione, è sempre esperibile l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.33 del 2013, fermo restando che nel caso in cui il RT non ottemperi alla richiesta, il titolare del potere sostitutivo è individuato nel dirigente dell’ambito territoriale.
In questo caso, poiché trattasi di contrattazione integrativa, in prima istanza spetta alla RSU della scuola attivarsi affinché tale obbligo sia adempiuto, secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Le scuole hanno già pubblicato da tempo il PTTI Programma triennale per la trasparenza e l’integrità i cui contenuti sono stati indicati nella Delibera ANAC n.50. I PTTI di ogni singola istituzione scolastica dovrebbero riportare i flussi della trasparenza da realizzare attraverso il sito istituzionale e nei quali dovrebbe comparire anche la pubblicazione della contrattazione integrativa.
Nei fatti tutto questo non accade.
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