Skip to content
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Contatti
SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

  • Primo piano
  • Contributi
  • Newsletter
  • Faq
  • Toggle search form

Orizzontescuola.it – 08/11/2016 – Permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità

Posted on 8 Novembre 20168 Novembre 2016 By admin

orizzonte     – 08/11/2016 – Permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità (di Paolo Pizzo)

Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it

È applicabile ai dipendenti della scuola l’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 che prevede 3 giorni di permesso retribuito in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente? Tali giorni sono aggiuntivi o alternativi a quelli già previsti per motivi personali o familiari?

L’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00053l.htm)

stabilisce che: “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”.

Il D.M. n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), all’art. 1 commi 1 e 2 precisa che:

“La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”.

Il comma 7 dell’art. 15 del CCNL/2007, afferma che “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.”

Fra questi si deve considerare il permesso previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 53/2000 citata.

Pertanto, i 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi, possono essere fruiti dal personale della scuola e si possono aggiungere (non sono quindi ad essi alternativi) ai 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari (art. 15/2).

Per ciò che riguarda la definizione di “grave infermità” e la relativa documentazione, si suggerisce di leggere la nota del Ministero del Lavoro n. 25/I/0016754 del 25.11.2008. (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D7229E28-799D-4A41-9DC7-B6758A4115E6/0/precisazioni.pdf)

Bisogna però precisare che dell’art. 4, comma 1 della Legge 53/2000 e dell’art. 1 del D.M. n. 278/2000 non è possibile applicare al Comparto Scuola le modalità di fruizione dei 3 giorni retribuiti nel caso si tratti di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Gli artt. citati, infatti, affermano che tali giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso.

Tali giorni, a differenza di quelli per “grave infermità”, sono espressamente previsti dal CCNL/2007.

Infatti gli artt. 15/1 (personale a tempo indeterminato) e 19/7 (personale a tempo determinato) affermano che il dipendente ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.

Il CCNL/2007, rispetto alla normativa sopra richiamata, contiene una maggiore tutela per il dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato anche sotto il profilo quantitativo, poiché prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per “ogni evento luttuoso” (offre quindi la possibilità di potere utilizzare i permessi medesimi in relazione a ciascun episodio luttuoso).

Tali giorni, oltretutto, possono essere fruiti anche in modo frazionato.

Pertanto, l’art. 1 del D.M. n. 278/2000 si deve applicare solo nel caso i permessi per lutto non siano previsti dai Contratti Nazionali di comparto o se ritenuti più favorevoli.

In altre parole, dal momento che il Contratto del comparto Scuola prevede esplicitamente i giorni di permesso retribuiti per lutto (artt. 15 e 19) e per gli stessi non prescrive né che siano cumulati con quelli dell’infermità, né tanto meno che siano fruiti entro sette giorni dal decesso, il D.M. citato non è applicabile al personale della scuola.

In questa risposta abbiamo anche esaminato la questione di quando poter fruire dei 3 giorni. (http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/01/07/i-3-giorni-di-permesso-per-lutto-sono-retribuiti-anche-per-il-personale-precario/)

In conclusione, se i 3 giorni disposti dalla legge (art. 4, comma 1 della legge 53/2000 e art. 1 D.M. n. 278/2000) sono fruiti per “grave infermità” del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi , si aggiungono a quelli già previsti dal CCNL/2007 (si precisa che il diritto ai questi 3 giorni retribuiti si applica anche al personale a tempo determinato); se, invece, si tratta di fruire dei 3 giorni per decesso, bisogna applicare il CCNL/2007 perché prevede espressamente tali permessi (in questo caso non deve essere applicato il vincolo di dover fruire dei permessi entro 7 giorni dall’evento).

Print Friendly, PDF & Email

Leggi anche

Assenze, NORMATIVA SCOL.CA

Navigazione articoli

Previous Post: Gilda degli Insegnanti – 08/11/2016 – Video di Gilda Tv – News Scuole del 06/11/2016
Next Post: Garante Privacy – 08/11/2016 – “La scuola a prova di privacy”. La nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali, per “insegnare la privacy e rispettarla a scuola”

Speciali

  • I congedi parentali
  • Le assenze per ferie/festività e i permessi retribuiti
  • Le assenze per malattia e la disciplina delle visite fiscali
  • La Legge 104/92 – Diritti e benefici
  • Il Cedolino Unico
  • La Ricostruzione della Carriera
  • Supplenze
  • Tracciabilità dei flussi finanziari – CIG e CUP
  • D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
  • Diritto allo studio
  • Diritto di sciopero
  • Concorsi A.T.A. – Mobilità Professionale – Passaggi di Profilo
  • La domanda di disoccupazione – NASpI
  • Riforma Scuola Secondaria Superiore
  • Servizi e applicazioni on-line
Informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2022/2023
Informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022
Visualizzazione Graduatorie
Novembre 2025
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« Ott    

Archivi

Ultimi articoli pubblicati

  • MIM – Nota prot. n. 8524 del 07/11/2025 – Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026 – Chiarimenti
  • IPOTESI – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto ISTRUZIONE E RICERCA Triennio 2022-2024 del 05/11/2025
  • Flcgil – 03/11/2025 – Rinnovo CCNL 2022-2024 comparto “Istruzione e Ricerca” settore scuola
  • Garante Privacy – COMUNICATO STAMPA – Intelligenza artificiale – LinkedIn
  • INPS – Circolare n. 139 del 28/10/2025 – Nuovo “bonus mamme” – Indicazioni per la presentazione delle domande

Varie

  • News dal web
  • Coronavirus

CCNL-Decreti-Leggi

  • Ccnl-Accordi
  • Cessazioni dal servizio
  • Maternità
  • Sicurezza
  • Testi Unici-Norme P.A.

Contabilità

  • Altre utilità – Programmi
  • Circolari – Decreti
  • Conto Consuntivo
  • F.I.S. – circolari e utilità
  • Finanziamenti-Rilevaz.
  • Flussi finanziari
  • Modulistica utile
  • Patrimonio
  • Programma Annuale

Modulistica

  • Altro
  • Alunni
  • Assegnazione Incarichi
  • Assenze dal Servizio
  • Assistenza H. – L. 104
  • Autocertificazioni
  • Cessazioni
  • Congedi Parentali
  • Gestione Retribuzioni
  • Modelli Inps/Inpdap

Normativa Scol.ca

  • Acquisti beni, servizi-PNRR/PON
  • Alunni-Famiglie
  • Anagrafe Prestazioni
  • Archivio e scarto di atti
  • Assenze
  • Atti: Accesso-Traspar.
  • Causa di servizio
  • Collaborazioni esterne
  • Com. Centri Impiego
  • Contenzioso
  • Diversamente abili
  • Il Pers. Docente/Ata
  • Infortuni
  • Iscrizione degli alunni
  • Leggi finanziarie
  • Libri di testo
  • Mobilità del Personale
  • Organi Collegiali
  • Organici
  • Pagamenti
  • Part-time
  • Pec e Servizi Telematici
  • Privacy
  • Revisori dei Conti
  • Riforma della Scuola
  • Supplenze – Precari
  • T.f.r.-Riscatto-Computo
  • Varie (manuali, guide)
  • Viaggi d’istruzione
  • Vigilanza

Retribuzioni-Fisco

  • Aliquote Irpef
  • Assegni Familiari
  • Detrazioni Fiscali
  • Fiscale-Contributivo
  • Gest. Comp. Accessori
  • L’indennità di missione
  • Tabelle Stip./Accessori
  • Utilità – Programmi
  • Versamento Ritenute

Copyright © 2025 SCUOLA E WEB – La Segreteria On-Line -

Powered by PressBook WordPress theme

Il presente sito ricorre ai cookies per ottimizzarne l'utilizzo da parte del visitatore. Se vuoi saperne di più sull’utilizzo dei cookie nel sito leggi l'informativa estesa. Usa le opzioni di Opt-out del tuo browser se vuoi disabilitare i cookie.