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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Orizzontescuola.it – 13/11/2020 – Ricostruzione di carriera, step l’iter amministrativo e documenti necessari. Per le segreterie

Posted on 13 Novembre 2020 By admin

    Orizzontescuola.it – 13/11/2020 – Ricostruzione di carriera, step l’iter amministrativo e documenti necessari. Per le segreterie – Di Francesca Carotenuto

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La ricostruzione di carriera è un momento fondamentale nella vita del dipendente, in quanto consente di ottenere gli incrementi stipendiali correlati alla sommatoria dei periodi di servizio, ottenendo come risultato un’anzianità di carriera cumulativa derivante dall’insieme di tutti i servizi prestati presso le istituzioni scolastiche.

Gli elementi essenziali per poter emettere il provvedimento che riconosce servizi e benefici di carriera sono i seguenti:

  1. La registrazione del contratto individuale di lavoro, se stipulato dopo l’entrata in vigore del CCNL 04/08/1995;
  2. Il superamento del periodo di prova che comporti la successiva avvenuta conferma in ruolo. Qualora il dipendente non abbia servizi pre-ruolo valutabili ai fini della carriera, e quindi, richiedibili all’interno della domanda specifica di ricostruzione, l’istituzione scolastica può già emettere il provvedimento di ricostruzione di carriera d’ufficio.
  3. La presentazione su IOL dell’istanza di Dichiarazione dei servizi nei termini della prescrizione decennale;

Funzionamento della domanda di ricostruzione di carriera e termini di prescrizione

  • Il beneficio economico è attribuito integralmente dalla data di conferma in ruolo, se la domanda è presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova.
  • Il beneficio economico ha prescrizione quinquennale a decorrere dal 5° anno precedente la data di tardiva presentazione della domanda, se l’istanza di ricostruzione di carriera viene presentata dal 6° al 10° anno (art. 2946 CC – CdS, parere n. 588/80 – art. 2 L. 428/1985)
  • Il beneficio economico è prescritto e, quindi, non valutato in carriera il servizio pre-ruolo riconoscibile, se la domanda di ricostruzione di carriera è presentata dopo il 10° anno dal superamento del periodo di prova, mentre resta valido ai fini pensionistici, se è stata versata la relativa contribuzione.
Leggi anche:   Sinergie di Scuola - 13/10/2022 - Inconferibilità e incompatibilità: cosa fare?

Il dipendente ha il diritto a richiedere il riconoscimento dei servizi al termine dei tre mesi successivi al compimento del periodo di prova, se non intervenuto un provvedimento di proroga del periodo di prova, ovvero un giudizio sfavorevole (rif. D.M. 190/1995).

Il termine di prescrizione scatta dal 10° anno del superamento del periodo di prova. Alla data del provvedimento di conferma in ruolo, emesso entro 90 giorni dall’avvenuto superamento del periodo di prova, può essere presentata l’istanza di ricostruzione di carriera. Il termine decennale scatta dalla maturazione del diritto (decreto di conferma in ruolo) e quindi, in riconoscimento dei servizi pre-ruolo, a partire da quella data non può essere preso in considerazione in quanto il diritto ad ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto, nel termine ordinario di prescrizione dei diritti (art. 2946 cc.).

Presentazione dei documenti

Il fascicolo della ricostruzione di carriera, a seconda dei casi e, dunque dei provvedimenti da predisporre può contenere diversi documenti. Vediamo nello specifico.

  1. Primo riconoscimento del beneficio

Nell’ipotesi si tratti del primo riconoscimento del beneficio il fascicolo dovrà contenere:

  • Dichiarazione dei servizi pre-ruolo;
  • Domanda di riconoscimento dei servizi. Per i docenti è necessario allegare anche il titolo di studio richiesto dall’insegnamento per il quale si richiede il riconoscimento.
  • Per i docenti la relazione sull’anno di prova e formazione, mentre per il personale ATA il decreto di conferma in ruolo;
  • Contratto di nomina in ruolo e visto della Ragioneria Territoriale dello Stato.

B) Riconoscimento del beneficio a seguito di passaggio di ruolo

Nell’ipotesi, per i docenti, del passaggio di ruolo tra scuole di gradi differenti o per il passaggio da docente ITP a docente laureato, il fascicolo della carriera dovrà contenere:

  • Relazione con il relativo superamento del periodo di prova;
  • Contratto di nomina in ruolo e visto della RTS ovvero decreto di passaggio di ruolo;
  • Decreto di ricostruzione di carriera del ruolo di provenienza aggiornato alla data del passaggio di ruolo.
Leggi anche:   Flcgil - 12/05/2023 - Conclusione anno di prova e formazione: colloquio, comitato valutazione, commissioni esterne e prova universitaria

Per il personale ATA che effettua il passaggio tra diversi profili sono richiesti il decreto di conferma in ruolo al posto della relazione sul periodo di prova, mentre gli altri documenti restano identici.

Procedura informatica a SIDI per l’emissione del decreto di ricostruzione di carriera

Le procedure informatiche da utilizzare sono più o meno complesse a seconda che si debba procedere ad un primo riconoscimento dei servizi, ovvero ad un passaggio di ruolo. Medesimo caso di variazione della carriera si può avere per lo scatto di successivi inquadramenti per effetto di nuovi Contratti Collettivi di Lavoro.

Primo riconoscimento dei servizi

  1. Inserimento della dichiarazione dei servizi: la dichiarazione dei servizi va controllata sulla base dei certificati di servizio esistenti al momento dell’inserimento dei dati, per evitare di dover procedere con successive modifiche.Si può verificare la situazione in cui i servizi seppure non risultanti dalla stampa sintetica siano parzialmente inseriti – questo avviene nei casi in cui l’interessato ha sottoscritto un contratto a tempo determinato ed il contratto stesso è stato elaborato dal sistema informativo – in questo caso occorre integrare i servizi con i dati mancanti.
  2. Inserire gli estremi del contratto a tempo indeterminato;
  3. Inserire la decorrenza della conferma in ruolo;
  4. Verificare attentamente che gli anni di servizio valutati e quelli effettivamente valutabili siano corretti. Nel caso si riscontrassero errori nella valutazione dei servizi, ciò significa che la dichiarazione dei servizi non è stata inserita correttamente, per cui occorrerà rettificare i dati relativi ai servizi e richiamare la pratica aperta ricalcolandola. Se i dati della dichiarazione dei servizi sono già stati inseriti correttamente, il sistema valuterà in modo corretto i servizi stessi.
  5. Produrre la stampa del decreto di ricostruzione di carriera;
  6. Procedere all’archiviazione della documentazione. Il decreto di ricostruzione deve essere firmato in originale ed inviato alla RTS unitamente a:
Leggi anche:   Flcgil - 04/11/2022 - Scuola: permessi diritto allo studio (150 ore), scadenza presentazione domande 2023

Domanda di riconoscimento dei servizi presentata dall’interessato;

  • Certificato di servizio;
  • Titolo studio;
  • Foglio matricolare (nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il riconoscimento del servizio militare);
  • Relazione sul periodo di prova, comprensiva del parere del Comitato di Valutazione per il personale docente e, nel caso vi siano state proroghe, copia dei decreti di proroga del periodo di prova;
  • Contratto di assunzione a tempo indeterminato con il visto della RTS.

7) Consegna all’interessato del provvedimento mediante firma della lettera per ricevuta di consegna.

8) Al ritorno del visto di archiviazione da parte della RTS occorre:

– inserire a SIDI i dati di registrazione del decreto;

– Consegnare copia del decreto all’interessato, ovvero comunicare gli estremi dell’avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato;

– Archiviare il decreto cartaceo nel fascicolo.

 

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Il Pers. Docente/Ata, NORMATIVA SCOL.CA

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