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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Orizzontescuola.it – 23/10/2015 – Neoassunti, ricostruzione carriera: la guida completa gratuita

Posted on 23 Ottobre 201524 Ottobre 2015 By admin

orizzonte– 23/10/2015 – Neoassunti, ricostruzione carriera: la guida completa gratuita (di Nino Sabella)

La ricostruzione di carriera consiste nella valutazione del servizio, sia a tempo determinato sia in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza.

Il fine di tale valutazione è di far rientrare i detti periodi nell’anzianità di servizio, in base alla quale collocare il docente nella fascia stipendiale che gli spetta.

QUALI PERIODI DI SERVIZIO VENGONO RICONOSCIUTI NELL’ANZIANITA’ PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA?

L’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 indica i servizi che vanno riconosciuti.

Ricordiamo che i primi quattro anni di servizio pre – ruolo o altro ruolo vengono valutati per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi, invece, sono valutati, ai fini giuridici ed economici, per i due terzi e un terzo ai soli fini economici.

Ai docenti ciechi delle scuole secondarie e agli insegnanti delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

L’anzianità di servizio da computare per l’inserimento nella posizione stipendiale dovuta è solo quella parte di anzianità riconosciuta valida ai fini sia giuridici che economici.

L’anzianità di servizio riconosciuta valida solo ai fini economici invece verrà computata solo al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88.

Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono riconosciutati e valutati.

E’ altresì valutato il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

I servizi riconosciuti per i docenti delle scuole d’istruzione secondaria e artistica sono:

  • servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate d’istruzione secondaria e artistica, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo;
  • servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali, in qualità di docente non di ruolo;
  • servizio prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, e nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

​I servizi riconosciuti per i docenti della scuola elementare sono:

  • servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate;
  • servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate;
  • servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;
  • i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

I servizi valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio prescritto.

Il servizio prestato in qualità di docente di sostegno, senza il prescritto titolo di specializzazione, ma comunque con il titolo richiesto per accedere ai concorsi a cattedra, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 2 della legge n. 124/99:

Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico.

I periodi di servizio coperti da retrodatazione giuridica non vanno riconosciuti, in quanto già considerati servizi di ruolo.

Con i periodi di servizio sin qui indicati si possono cumulare quelli relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

COSA SI INTENDE PER ANNO DI SERVIZIO INTERO

I servizi vengono riconosciuti, indipendentemente dal numero di ore settimanali d’insegnamento svolte, solo per anno scolastico intero; i periodi di durata inferiore ad un anno di servizio non si considerano.

L’anno scolastico si intende completo se è stato svolto un periodo di servizio di 180 giorni o ininterrottamente dal primo Febbraio sino al termine degli scrutini.

L’articolo 11 comma 14 della legge n. 124/99 detta che:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Nel computo dei 180 giorni vanno considerati anche i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio. Tutte le altre assenze (malattia, ferie, aspettativa non retribuita, permessi…) non possono essere considerate nel computo dei suddetti giorni.

A chi e Quando si può chiedere la ricostruzione

La ricostruzione di carriera si può chiedere solo dopo aver superato l’anno di prova, ovvero all’atto della conferma in ruolo.

Il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dal giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile.

I termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva.

La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità.

La legge n. 107/2015 ha introdotto delle novità relative a termini e modalità di presentazione della domanda, di cui abbiamo parlato nell’articolo “Ricostruzione di carriera: nuovi termini e chiarimenti” e secondo cui la domanda deve essere presentata dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico, mentre sino all’entrata in vigore della detta legge si poteva presentare in qualsiasi momento dell’anno.

FASCE STIPENDIALI

Come abbiamo detto all’inizio, la ricostruzione di carriera è necessaria per inquadrare il docente nella fascia stipendiale spettante in base agli anni di servizio e da cui deriva un aumento della retribuzione.

Per i docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:

  1. 0-2
  2. 3-8
  3. 9-14
  4. 15-20
  5. 21-27
  6. 28-34
  7. 35

Per i docenti assunti a partire dal 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:

  1. 0-8
  2. 9-14
  3. 15-20
  4. 21-27
  5. 28-34
  6. 35

In quest’ultimo caso, manca la fascia stipendiale 0-2, per cui i docenti assunti dal primo settembre 2011 maturano la seconda fascia stipendiale al nono anno e non al terzo come i docenti assunti prima della suddetta data.

Tale modifica è stata introdotta in seguito ad un accordo stipulato presso l’ARAN il 19/11/2011 (per approfondire leggi scheda CISL).

ANNI NON RICONOSCIUTI A SEGUITO DI INTERVENTI NORMATIVI

Nel corso di questi ultimi anni, vi sono stati alcuni interventi normativi, che hanno vietato di considerare validi ai fini della progressione economica gli anni 2010, 2011, 2012 e, infine, il 2013.

È stata la legge n. 122/2010 a bloccare la progressione di carriera del personale scolastico per gli anni suddetti. Successivamente, altri interventi legislativi sono intervenuti a sanare la situazione creatasi.

Nel 2011, il decreto n. 3 del 14 Gennaio ha riabilitato l’anno 2010 ai fini della progressione economica.

Il seguente accordo tra O.O.S.S. e l’ARAN del 13 marzo 2013 ha previsto, grazie all’economie accertate, il recupero dell’anno 2011.

Il D.P.R. n. 22/2013, poi, ha prorogato il blocco della progressione economia anche per l’anno 2013.

L’accordo, infine, del 07/08/2014 ha permesso di recuperare l’anzianità maturata, ai fini economici, nell’anno 2012.

L’anno 2013, quindi, non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione economica.

VALUTAZIONE PRE RUOLO INTERO

Come indicato sopra, il servizio pre ruolo è valutato per intero, ai fini giuridici ed economici, i primi quattro anni, mentre gli anni successivi sono valutati, ai fini giuridici ed economici, per i due terzi e un terzo ai soli fini economici

È doveroso ricordare che tale sistema di valutazione è stato oggetto di diverse sentenze relative a richieste di riconoscimento per intero di tutto il periodo pre ruolo, senza distinguere tra i primi 4 anni e gli anni successivi (vai alla pagina dedicata).

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