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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Orizzontescuola.it – 27/08/2018 – Recupero debiti secondaria: anche dopo il 31 agosto, chi partecipa, rimborso spese

Posted on 27 Agosto 201827 Agosto 2018 By admin

    Orizzontescuola.it – 27/08/2018 – Recupero debiti secondaria: anche dopo il 31 agosto, chi partecipa, rimborso spese. Guida (di Paolo Pizzo)

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Di norma le operazioni di verifica e di scrutinio finale dei debiti nella scuola secondaria di II grado devono svolgersi entro il 31 agosto, ma per particolari esigenze organizzative possono essere svolti entro l’inizio delle lezioni dell’anno successivo.

Recupero dei debiti può essere svolto anche dopo il 31 agosto

È possibile concludere le operazioni di verifica e di scrutinio finale all’inizio del mese di settembre, purché ovviamente queste avvengano prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
In tal senso dispongono l’art. 4/6 del D.P.R. n. 122/2009, l’art. 6 del D.M. n. 80/2007, l’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007.

La C.M. prot. n. 6163/2008 a tal proposito disponeva:
“Un aspetto particolare riguarda i tempi di realizzazione degli interventi e delle conseguenti verifiche.

Al riguardo, nel rispetto della programmazione già definita da parte delle singole istituzioni scolastiche, si precisa che entrambe le disposizioni richiamate [D.M. n. 80/2007; O.M. n. 92/2007] prevedono che “di norma” i suddetti interventi e le conseguenti verifiche si concludano, salva ovviamente la possibilità da parte delle scuole di anticipare tale data, entro il 31 agosto.

Eventuali proroghe, motivate da particolari esigenze organizzative, saranno adeguatamente valutate anche in relazione alle implicazioni correlate all’avvio del nuovo anno scolastico. Le iniziative di recupero e la loro valutazione dovranno, comunque, concludersi entro la data di inizio delle lezioni.”

Chi somministra le verifiche di recupero e partecipa all’integrazione dello scrutinio finale

L’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 recita: “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.

L’Ordinanza stabilisce quindi un obbligo e un punto fermo: dev’essere garantita la medesima composizione del Consiglio di classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Dunque le scuole devono attenersi a questo obbligo e “richiamare” a tale diritto/dovere gli stessi componenti del Consiglio di classe che hanno proceduto alle operazioni di scrutinio finale.

Inoltre un aspetto da sottolineare è che l’Ordinanza quando indica “medesima composizione” non si riferisce solo allo scrutinio in sé, ma anche alla somministrazione delle verifiche (“alla verifica degli esiti” “nonché alla integrazione dello scrutinio”).

Se le operazioni si svolgono dopo il 31/8 (l’anno scolastico di riferimento è dunque terminato) e nel Consiglio di classe vi sono docenti che sono stati collocati in pensione o trasferiti ad altra sede.

Questi hanno titolo alla partecipazione delle operazioni finali ottenendo solo un eventuale rimborso spese (tali docenti, in pensione o trasferiti, non andranno dunque retribuiti ma solo rimborsati per eventuali spese come può essere quella del viaggio).

Lo stesso comma 6 sopra citato infatti dispone che “Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese”.

Se all’epoca dello scrutinio di giugno nel Consiglio di classe vi erano dei docenti con una nomina fino al termine delle lezioni (con proroga per gli scrutini) o direttamente al 30/6 (in più aggiungiamo anche il caso di chi ha un contratto al 31/8 e le operazioni di verifica e scrutinio finali si svolgono a settembre).

Sempre lo stesso articolo 8/6 recita che “Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate.”

Precisiamo, se ce ne fosse ancora bisogno, che per “operazioni succitate” si intende che la nomina deve riguardare sia la somministrazione delle verifiche che le attività di scrutinio finale (quindi non solo quelle di scrutinio).

La nota n. 10327/2008 indica che: “Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di II grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione”.

Successivamente la nota n. 16487/2008 relativa ai contratti originariamente stipulati al 30/6 o al 31/8 chiarisce che il “rapporto deve configurarsi quale proroga del precedente contratto, nei casi in cui il personale interessato sia titolare di contratto di durata annuale, mentre, nei casi di contratto fino al termine delle attività didattiche, va inteso come “ripristino” dello stesso contratto per i giorni necessari all’espletamento delle operazioni di cui sopra”.

I casi di rifiuto della nomina

La nota MIUR n. 7783/2008 regola e prevede il caso del rifiuto: “L’art. 8, comma 6, dell’O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese. Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente. “

La nota è dunque su questo aspetto chiara: “Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico”…

Pertanto, il supplente all’epoca nominato per gli scrutini finali non è più in servizio e quindi sotto contratto, pertanto non è più obbligato alla partecipazione di tali operazioni e si può rifiutare di svolgerle (ovviamente la stessa cosa riguarda i docenti che sono collocati in pensione o trasferiti ad altra sede, se le operazioni si svolgono dopo il 31/8).

Il docente nominato invece fino al 31/8 (o a tempo indeterminato collocato in pensione o trasferito ad altra sede solo dal settembre successivo) è obbligato alla partecipazione delle operazioni finali se queste si concludono entro la fine di agosto (salvo ovviamente casi di legittimo impedimento documentato).

Sostituzione dei docenti

Come da normativa richiamata, in tutti i casi previsti (compreso quello della conclusione delle operazioni di scrutinio dopo il 31/8) il Consiglio di classe deve obbligatoriamente mantenere la medesima composizione di quello che ha preceduto le operazioni finali. Questo almeno in prima istanza.

Infatti, dal momento che non sussiste alcun obbligo di servizio per le categorie dei docenti sopra esposte, constatata la non possibilità o il rifiuto di alcuni componenti del Consiglio di classe di partecipare alle operazioni finali, il Dirigente dovrà necessariamente operare nello stesso modo in cui avviene per i “normali” scrutini di fine anno e nominare i relativi sostituiti.

La nomina dei sostituti, ricordiamo, è un obbligo, altrimenti lo scrutinio non potrà essere valido perché il Consiglio di classe non si configurerebbe come un “collegio perfetto” (la non nomina dei sostituiti comporterà l’annullamento per vizio di forma delle deliberazioni assunte).

Lo stesso art. 8/6 dell’ O.M. 92/2007 recita: “…In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe [allo scrutinio finale] dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente”.

Per le sostituzioni sarà dunque possibile utilizzare il personale di ruolo interno alla scuola, con la precisazione che il docente assente dev’essere sostituito da un altro docente che abbia titolo ad insegnare la stessa materia.

Della sostituzione andrà fatta debita menzione nel relativo verbale.

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