Skip to content
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Contatti
SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

  • Primo piano
  • Contributi
  • Newsletter
  • Faq
  • Toggle search form

Orizzontescuola.it – 27/12/2016 – Congedo maternità e paternità per affidamento e adozione (di Paolo Pizzo)

Posted on 27 Dicembre 2016 By admin

orizzonte    – 27/12/2016 – Congedo maternità e paternità per affidamento e adozione (di Paolo Pizzo)

Tutti gli altri contenuti di www.orizzontescuola.it

Una scheda sui permessi spettante in caso di affidamento o adozione nazionale o internazionale.

NORMATIVA

Art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001); Artt. 26, 27, 31 T.U. 151/2001; art. 2, commi 452 e 453, legge Finanziaria per il 2008 in vigore dal 1° gennaio 2008.

CONGEDO DI MATERNITA’

Adozione nazionale

Il congedo di maternità va goduto nei primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore nella famiglia. A tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.

Il congedo spetta per l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui il minore raggiunga la maggiore età durante la fruizione dello stesso.

Adozione internazionale

La lavoratrice dipendente che abbia adottato un minore straniero ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi e un giorno (che corrisponde al giorno di ingresso del minore in Italia), quale che sia l’età del minore all’atto dell’adozione (fino ai 18 anni).

Il congedo è strettamente legato all’effettivo ingresso del minore in Italia e può essere fruito entro i cinque mesi successivi alla data dell’ingresso.
A riguardo fa fede la data dell’autorizzazione all’ingresso ed alla residenza permanente in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali.
Spetta per l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui il minore raggiunga la maggiore età durante la fruizione dello stesso.
Ferma restando la durata massima complessiva del congedo (5 mesi ed un giorno), la madre adottiva può usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell’ingresso del minore in Italia, e cioè durante il periodo di permanenza all’estero, richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
La parte residua del congedo di maternità, che non sia stata fruita antecedentemente all’ingresso del minore in Italia, può essere utilizzata, anche in maniera frazionata, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.
Se la lavoratrice non riesce a (o non intende) coprire interamente il periodo di permanenza all’estero con il congedo di maternità, ella può sempre ricorrere ai periodi di congedo non indennizzati né retribuiti, previsti dall’art. 26, comma 4, Tu, novellato
La lavoratrice può scegliere di utilizzare il congedo (senza retribuzione né indennità) per il periodo di permanenza all’estero, e riservare tutto il periodo di congedo di maternità per i mesi successivi all’ingresso del bambino in Italia.

CONGEDO DI PATERNITÀ
Il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo, anche qualora la madre non sia lavoratrice dipendente o sia inoccupata) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.
Il diritto al congedo di paternità spetta al padre richiedente alle medesime condizioni previste per la madre avente diritto.

L’AFFIDAMENTO
La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 e ss. ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all’interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

Affidamento preadottivo

La lavoratrice ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione.
Il diritto, è riconosciuto anche che se il minore, all’atto dell’adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.

La lavoratrice ha diritto al congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore nella propria famiglia; a tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.
In tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all’eventuale provvedimento di revoca dell’affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell’art. 23 della stessa legge 184/1983. Tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata all’Istituto dalla lavoratrice interessata.

Affidamento non preadottivo

La lavoratrice ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all’interessata;
Entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato.

Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

Print Friendly, PDF & Email

Leggi anche

Assenze, CCNL-DECRETI-LEGGI, Maternità, NORMATIVA SCOL.CA

Navigazione articoli

Previous Post: Flcgil – 23/12/2016 – Docenti in periodo di prova: una scheda riassuntiva degli adempimenti
Next Post: Orizzontescuola.it – 27/12/2016 – Gite e riposo compensativo. Sì se nel viaggio è compresa una domenica (di Paolo Pizzo)

Speciali

  • I congedi parentali
  • Le assenze per ferie/festività e i permessi retribuiti
  • Le assenze per malattia e la disciplina delle visite fiscali
  • La Legge 104/92 – Diritti e benefici
  • Il Cedolino Unico
  • La Ricostruzione della Carriera
  • Supplenze
  • Tracciabilità dei flussi finanziari – CIG e CUP
  • D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
  • Diritto allo studio
  • Diritto di sciopero
  • Concorsi A.T.A. – Mobilità Professionale – Passaggi di Profilo
  • La domanda di disoccupazione
  • Riforma Scuola Secondaria Superiore
  • Servizi e applicazioni on-line
Informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2022/2023
Informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022
Visualizzazione Graduatorie
Giugno 2025
L M M G V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Mag    

Archivi

Ultimi articoli pubblicati

  • ANAC – 20/06/2025 – COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 18 giugno 2025 – Prorogata la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP
  • MIM – Circolare prot. n. 3392 del 16/06/2025 – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione
  • ARAN – 17/06/2025 – Orientamenti applicativi – Id: 34569 del 12/06/2025 – Quali risorse possono essere utilizzate per remunerare i collaboratori del DS?
  • ARAN – 17/06/2025 – Orientamenti applicativi – Id: 34563  del 12/06/2025 – Gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
  •  MIM – 14/06/2025 – Quaderno n. 2, recante “Istruzioni per l’affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative” – Agg. giugno 2025

Varie

  • News dal web
  • Coronavirus

CCNL-Decreti-Leggi

  • Ccnl-Accordi
  • Cessazioni dal servizio
  • Maternità
  • Sicurezza
  • Testi Unici-Norme P.A.

Contabilità

  • Altre utilità – Programmi
  • Circolari – Decreti
  • Conto Consuntivo
  • F.I.S. – circolari e utilità
  • Finanziamenti-Rilevaz.
  • Flussi finanziari
  • Modulistica utile
  • Patrimonio
  • Programma Annuale

Modulistica

  • Altro
  • Alunni
  • Assegnazione Incarichi
  • Assenze dal Servizio
  • Assistenza H. – L. 104
  • Autocertificazioni
  • Cessazioni
  • Congedi Parentali
  • Gestione Retribuzioni
  • Modelli Inps/Inpdap

Normativa Scol.ca

  • Acquisti beni, servizi-PNRR/PON
  • Alunni-Famiglie
  • Anagrafe Prestazioni
  • Archivio e scarto di atti
  • Assenze
  • Atti: Accesso-Traspar.
  • Causa di servizio
  • Collaborazioni esterne
  • Com. Centri Impiego
  • Contenzioso
  • Diversamente abili
  • Il Pers. Docente/Ata
  • Infortuni
  • Iscrizione degli alunni
  • Leggi finanziarie
  • Libri di testo
  • Mobilità del Personale
  • Organi Collegiali
  • Organici
  • Pagamenti
  • Part-time
  • Pec e Servizi Telematici
  • Privacy
  • Revisori dei Conti
  • Riforma della Scuola
  • Supplenze – Precari
  • T.f.r.-Riscatto-Computo
  • Varie (manuali, guide)
  • Viaggi d’istruzione
  • Vigilanza

Retribuzioni-Fisco

  • Aliquote Irpef
  • Assegni Familiari
  • Detrazioni Fiscali
  • Fiscale-Contributivo
  • Gest. Comp. Accessori
  • L’indennità di missione
  • Tabelle Stip./Accessori
  • Utilità – Programmi
  • Versamento Ritenute

Copyright © 2025 SCUOLA E WEB – La Segreteria On-Line -

Powered by PressBook WordPress theme

Il presente sito ricorre ai cookies per ottimizzarne l'utilizzo da parte del visitatore. Se vuoi saperne di più sull’utilizzo dei cookie nel sito leggi l'informativa estesa. Usa le opzioni di Opt-out del tuo browser se vuoi disabilitare i cookie.OkInformativa estesa