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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Orizzontescuola.it – 28/09/2018 – Permessi per grave infermità: per chi e per quali motivi è possibile richiederli. Documentazione da presentare

Posted on 28 Settembre 201828 Settembre 2018 By admin

     Orizzontescuola.it – 28/09/2018 – Permessi per grave infermità: per chi e per quali motivi è possibile richiederli. Documentazione da presentare (di Paolo Pizzo)

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E’ possibile fruire di permessi retribuiti per grave infermità del coniuge, del convivente o  di parenti entro il secondo grado?  Rispondiamo a tale quesito riportando la normativa di riferimento e fornendo tutte le indicazioni utili al riguardo.

NORMATIVA

Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL comparto Scuola “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

È il caso del permesso di 3 giorni retribuiti per grave infermità.

  • L’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 stabilisce che: “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”.
  • Il D.M. n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), all’art. 1 commi 1 e 2 precisa che:
  • “La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”.
  • Ulteriori indicazioni sono contenute nell’Interpello Prot. 25/I/0007476 N. 16/2008 del 10 giugno 2008 e nella nota Prot. 25/I/0016754 del 25 novembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

I permessi per grave infermità sono interamente retribuiti per tutto il personale della scuola senza distinzione alcuna: docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per “supplenza breve” o “fino avente titolo”), con l’esclusione dei compensi per attività aggiuntive e dei compensi previsti per le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e trilinguismo. I permessi sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, per il trattamento di fine rapporto e dell’indennità di buonuscita, ai fini della maturazione del diritto alle ferie e della tredicesima mensilità e l’assenza non incide sul computo di altri periodi di assenza cui il personale ha diritto di fruire.

Per tali giorni non andranno effettuate le trattenute e decurtazioni di cui all’art. 71 della legge 133/08.

Leggi anche:   ANQUAP – 21/09/2022 – LOCALI SCOLASTICI PER LE OPERAZIONI ELETTORALI E UTILIZZO DEL PERSONALE

Nota bene

L’art. 1 del D.M. citato non può essere applicato al personale della scuola nei casi dei permessi per lutto, ma solo per quelli per “grave infermità” o “della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”.

Il Contratto del comparto Scuola, infatti, prevede esplicitamente i giorni di permesso retribuiti per lutto (artt. 15 e 19) e per gli stessi non prescrive né che siano cumulati con quelli dell’infermità, né tanto meno che siano fruiti entro sette giorni dal decesso, ragion per cui il D.M. citato, nella parte relativa al decesso, non è applicabile al personale della scuola.

PER CHI È POSSIBILE FRUIRE DEI PERMESSI

I 3 giorni di permesso possono essere fruiti per “grave infermità” del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Più schematicamente i 3 giorni di permesso retribuito possono essere fruiti per la grave infermità:

  • Del coniuge;
  • Di parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati (I grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II grado);
  • Soggetto componente la famiglia anagrafica: la condizione dovrà risultare da certificazione anagrafica.

ENTRO QUANTO È POSSIBILE FRUIRE DEI PERMESSI

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

I giorni festivi e quelli non lavorativi non vanno considerati nei suddetti giorni di permesso.

Pertanto, se un dipendente fruisce dei permessi nelle giornate di venerdì, sabato e lunedì, la domenica non potrà essere ricompresa nell’assenza.

ALTERNATIVA AI PERMESSI

Leggi anche:   INPS - Messaggio n. 1834 del 18/05/2023 - Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze

In caso di grave infermità il lavoratore può concordare col datore di lavoro, in alternativa ai permessi, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.

L’accordo è stipulato in forma scritta sulla base della proposta del lavoratore e le diverse modalità di espletamento devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

La riduzione dell’orario di lavoro deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Quando è in corso il diverso espletamento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione.

AI FINI DELLA FRUIZIONE DEL PERMESSO SI POSSONO CONSIDERARE LE SEGUENTI PATOLOGIE (note del Ministero del Lavoro, interpello n. 16/2008 e nota n. 25/I/0016754 del 25.11.2008):

  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

LA DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ACQUISIRE LA SEGRETERIA

Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato.

In caso di particolari esigenze personali o familiari o di situazioni particolari e impreviste che rendono impossibile la richiesta scritta del permesso, il dipendente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla scuola servizio (anche tramite fonogramma) l’assenza, indicandone la durata e i motivi a supporto della richiesta.

I permessi in parola sono disposti da una norma specifica e il dipendente non potrà ricorrere a permessi stabiliti dal CCNL/2007 (es. permesso per “motivi familiari personali”) né tanto meno alle ferie, ma solo ed esclusivamente alle giornate di permesso retribuite stabilita dalle specifiche norme di legge.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Leggi anche:   ARAN – 11/04/2023 – Orientamenti applicativi – CIRS109 (del 11/04/2023) - Ferie residue relative all’anno scolastico precedente in caso di assenza per congedo per maternità

Successivamente per comprovare il diritto alla fruizione del permesso occorrerà presentare, entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione medica specialistica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL., attestante le gravi patologie dei soggetti cui viene prestata assistenza (è idoneo a tal fine il certificato redatto dallo specialista da cui si riscontra sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità).

Non è ammessa l’autocertificazione.

Nota bene

La certificazione medica deve essere rilasciata esclusivamente dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL. e deve essere presentata al dirigente entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente.

Quando è accertato il venir meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e può utilizzare il permesso non goduto per altri eventi nel corso dell’anno.

CUMULABILITÀ DEI PERMESSI SENZA NECESSITÀ DEL RIENTRO IN SERVIZIO (COMPRESE LE FERIE)

I 3 giorni per grave infermità di cui all’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 e art. 1 D.M. n. 278/2000 non sono alternativi ma si aggiungono a quelli già previsti dal Contratto Scuola (es. permesso per motivi familiari o personali; permessi per lutti).

Pertanto, i permessi in parola possono essere fruiti, ricorrendone le condizioni, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno utilizzati i permessi per motivi personali e familiari o per lutti di cui all’art. 15 e 19 comma del CCNL comparto Scuola.

Sono altresì cumulabili con quelli previsti per l’assistenza ai portatori di handicap dall’art. 33 della Legge 104/92.

Il permesso è inoltre cumulabile con altre tipologie di permessi o con le ferie senza la necessità di rientrare in servizio.

I giorni di permesso possono per questo essere fruiti dal dipendente, senza la necessità di rientrare in servizio, prima o dopo la fruizione di altre tipologie di assenza o di permesso (es. malattia, permessi per motivi familiari, per matrimonio, legge 104/92, maternità ecc.) oppure prima o dopo un periodo di ferie.

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