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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Orizzontescuola.it – 29/09/2016 – Permessi retribuiti per lutto. Quanti sono ed entro quando è possibile fruirne

Posted on 29 Settembre 201629 Settembre 2016 By admin

orizzonte   – 29/09/2016 – Permessi retribuiti per lutto. Quanti sono ed entro quando è possibile fruirne (di Paolo Pizzo)

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I permessi retribuiti per lutti sono espressamente disciplinati per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15/1 e 19/9 del CCNL comparto Scuola.

Tali articoli prevedono che il dipendente della scuola (sia a tempo indeterminato che determinato), ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per lutti per perdita del coniuge di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente, educativo ed ATA.

Si noti come la clausola contrattuale dispone che i 3 giorni possono essere “frazionati” e soprattutto possono essere fruiti in numero di 3 per “ogni evento luttuoso”.

Eppure diverse scuole ci chiedono se tale clausola contrattuale possa prevalere su ciò che invece prescrive l’art. 1 del D.M. 278/2000 ovvero che i 3 gg. di permesso sono continuativi e fruibili entro 7 gg. dall’evento luttuoso.

L’ARAN ha avuto modo di precisare che in caso di evento luttuoso, la particolare regolamentazione contrattuale (nel nostro caso l’art. 15/1 del CCNL Scuola) trova applicazione, in via esclusiva, in luogo delle diverse previsioni, dettate, nell’ambito dei congedi per eventi e cause particolari, dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000 e dal successivo regolamento di attuazione contenuto nel d.m. n. 278/2000

Le parti negoziali hanno ritenuto la stessa sicuramente più favorevole per il dipendente rispetto a quella legale (sfera applicativa più ampia per la considerazione di eventi luttuosi relativi a un diverso e più ampio novero di parenti ed affini considerati; i tre giorni di permesso sono riconosciuti in relazione ad ogni singolo evento luttuoso e sono frazionabili).

La circostanza che sia applicata solo la disciplina contrattuale, pertanto, non consente che, per le modalità di fruizione dei permessi per lutto, possa farsi riferimento anche e contemporaneamente alle statuizioni del d.m. n. 278/2000, poiché queste si riferiscono solo agli specifici permessi del citato art. 4 della legge n. 53/2000.

Non è ipotizzabile, infatti, un’eventuale soluzione volta a consentire e a sommare i profili di maggiore vantaggio della disciplina contrattuale con quelli di fonte legislativa, dato che, come detto, la prima ha già inteso derogare in melius, sotto il profilo sostanziale, alle prescrizioni della seconda.

Pertanto, l’art. 1 del D.M. citato non può essere applicato ai dipendenti del comparto Scuola e si deve adottare solo nel caso in cui i permessi per lutto non siano previsti dai Contratti Nazionali di comparto.

Per quanto poi riguarda l’arco temporale in cui fruire del permesso la disposizione contrattuale si limita a prevedere che in caso di lutto il dipendente abbia diritto a tre giorni di permesso retribuito per evento, senza disporre che i tre giorni debbano necessariamente decorrere dall’evento luttuoso. Appare, dunque, coerente con la lettera della norma ritenere che il permesso possa essere fruito in occasione dell’evento e, conseguentemente, con una decorrenza che può anche essere spostata di qualche giorno rispetto all’evento stesso.

In particolare, l’ARAN ha affermato che:

“L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.

Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.

Pertanto, il permesso per lutto può essere fruito in occasione dell’evento, e, quindi, con una decorrenza che può essere spostata anche di qualche giorno rispetto all’evento stesso, anche in modo non continuativo.

Laddove sia necessaria una fruizione posticipata legata a motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni (es. necessità di recarsi a distanza di tempo nella località ove è sepolta la persona defunta per espletare pratiche burocratiche), questa dovrà avvenire in un periodo di tempo ragionevolmente congruo. In questo caso, quindi, la richiesta del permesso deve avere attinenza con l’evento e con necessità oggettiva connesso ad esso.

In conclusione la clausola contrattuale consente limitati spazi di flessibilità, che sono rimessi al buon senso delle parti del contratto individuale di lavoro, fermo restando la necessità di rispettare lo stretto collegamento tra l’evento lutto e la fruizione del permesso richiesto dalla disciplina contrattuale.

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