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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Sinergie di Scuola – 01/12/2018 – Permessi per visite/terapie/esami e per motivi familiari

Posted on 1 Dicembre 20181 Dicembre 2018 By admin

     Sinergie di Scuola – 01/12/2018 – Permessi per visite/terapie/esami e per motivi familiari

L’ARAN ha pubblicato tre orientamenti applicativi di interesse per il personale del comparto Istruzione e Ricerca riguardanti i permessi per motivi familiari e quelli per visite, terapie ed esami diagnostici.

Li riportiamo di seguito:

CIR4

I Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. 48 del CCNL 19/4/2018 non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore. Tale previsione è valida solo in caso di assenza per l’intera giornata o anche nel caso in cui il dipendente presti servizio prima o dopo l’utilizzo del permesso in oggetto ed abbia necessità di richiedere un’altra tipologia di permesso orario?

Il limite previsto dalla clausola in esame riguarda il caso in cui, nell’arco della stessa giornata, il permesso per motivi personali o familiari sia fruito congiuntamente ad altre tipologie di permesso orario. Ciò al fine di evitare che l’assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Al fine di favorire un’applicazione più flessibile dell’istituto, la scrivente Agenzia ha avuto comunque modo di chiarire che:

a) il limite in questione concerne solo la fruizione di permessi orari di altra tipologia e non anche permessi orari della medesima tipologia; in tale ottica, è possibile, ad esempio, che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un’ora di permesso per motivi personali e, in un secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia; resta ferma, in ogni caso, ogni valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio effettuata dal datore di lavoro, prima della concessione dei permessi;

b) sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, è possibile consentire la fruizione del permesso per motivi personali e familiari – ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio – anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nei casi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 o dell’art. 39 del d. lgs n. 151/2001; ciò in considerazione del fatto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle amministrazioni e che le stesse, in un’ottica di prudente apprezzamento di tale interesse, possano comunque adottare, in modo uniforme per tutti i lavoratori, alcuni spazi di flessibilità applicativa.

CIR5

I permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata lavorativa, congiuntamente ad altre tipologie di permessi orari?

I permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui all’art. 51 del CCNL 2016-2018 non possono essere utilizzati, nello stesso giorno, congiuntamente ad altre tipologie di permesso. Il limite previsto dalla clausola in esame riguarda il caso in cui, nell’arco della stessa giornata, il permesso orario per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia fruito congiuntamente ad altre tipologie di permesso orario. Ciò al fine di evitare che l’assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Al fine di favorire un’applicazione più flessibile dell’istituto, la scrivente Agenzia ha avuto comunque modo di chiarire che:

a) il limite in questione concerne solo la fruizione di permessi orari di altra tipologia e non anche permessi orari della medesima tipologia; in tale ottica, è possibile, ad esempio, che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un’ora di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici e, in un secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia;

b) sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, è possibile consentire la fruizione del permesso in questione anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nei casi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 o dell’art. 39 del d. lgs n. 151/2001; ciò in considerazione del fatto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle amministrazioni e che le stesse possano comunque adottare, in modo uniforme per tutti i lavoratori, alcuni spazi di flessibilità applicativa.

CIR7

Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visita specialistica e la situazione di incapacità lavorativa già certificata dal medico curante mediante idonea attestazione, perché è rilevante la attestazione redatta dal medico o dal personale della struttura in cui si è svolta la visita?

Il contratto ha richiesto, in aggiunta all’attestazione di malattia del medico curante, anche l’ulteriore attestazione della struttura presso la quale il dipendente si è sottoposto alla visita o alla prestazione medica, in quanto la prestazione viene effettuata al di fuori del proprio domicilio con conseguente necessità di giustificare la mancata presenza presso lo stesso.

Fonte: http://www.sinergiediscuola.it/

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