Sinergie di Scuola – 04/01/2025 – Novità pensionistiche nella Legge di Bilancio 2025 – Opzione donna, APE Sociale, Quota 103, pensione anticipata, pensione di vecchiaia, risoluzione unilaterale e trattenimento in servizio.
Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/
Nel Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, è stata pubblicata la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.
Riportiamo di seguito alcune delle misure pensionistiche di interesse anche per il personale scolastico.
Opzione donna
Art. 1, comma 173
La Legge di Bilancio introduce modifiche al pensionamento anticipato per le lavoratrici con l’Opzione Donna, estendendo la possibilità di adesione a coloro che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano accumulato almeno 35 anni di contributi e abbiano compiuto 61 anni, mantenendo invariati gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Quota 103
Art. 1, comma 174
È confermata la possibilità di pensionamento anticipato con Quota 103 per i lavoratori che, nel 2025, abbiano almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Per chi raggiunge i requisiti nel 2025, l’accesso alla pensione può avvenire anche negli anni successivi, ma comunque dopo 7 mesi dalla maturazione dei requisiti (o 3 mesi per quelli maturati nel 2023).
APE Sociale
Art. 1, comma 175
Per tutto il 2025, le persone con almeno 63 anni e 5 mesi che si trovano in situazioni specifiche (disoccupazione, assistenza a familiari con disabilità grave, invalidità grave o svolgimento di lavori usuranti) possono accedere all’APE Sociale, come previsto dalla legge n. 232/2016. L’indennità è erogata fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria.
Pensione di vecchiaia per lavoratrici madri
Art. 1, comma 179
Per le lavoratrici madri con almeno quattro figli, il limite massimo di riduzione dell’età pensionabile passa da 12 a 16 mesi. La riduzione resta di 4 mesi per figlio e si applica indipendentemente dal fatto che la madre fosse o meno assente dal lavoro al momento della nascita.
Previdenza complementare e pensione anticipata
Art. 1, commi 181-185
I lavoratori con contribuzione interamente nel sistema contributivo possono accedere alla pensione anticipata utilizzando la rendita della previdenza complementare per raggiungere il minimo richiesto, pari a tre volte l’assegno sociale. Dal 2025 saranno necessari almeno 25 anni di contributi, che saliranno a 30 anni dal 2030. La rendita teorica viene calcolata trasformando il montante accumulato nelle forme di previdenza complementare, applicando i coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento. Le casse di previdenza forniranno una certificazione con il valore stimato della rendita mensile.
Obbligo di collocamento a riposo
Art. 1, commi 162-164
Il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio per i lavoratori pubblici corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, che al momento è 67 anni; viene pertanto eliminato l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti della P.A. che, in possesso del requisito per la pensione anticipata, abbiano raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età.
Ne consegue che è abrogata la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che, raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni, abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.
Trattenimento in servizio
Art. 1, comma 1654
Viene introdotta la possibilità per la P.A. di concordare con il dipendente, il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, tenendo comunque conto che il trattenimento non può superare il compimento del settantesimo anno di età. Questa possibilità è ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.