Sinergie di Scuola – 04/09/2014 – No alla divulgazione delle motivazioni delle assenze dei dipendenti
Sinergie di Scuola – 04/09/2014 – No alla divulgazione delle motivazioni delle assenze dei dipendenti
Il datore di lavoro non deve comunicare al personale il motivo dell’assenza dei dipendenti. Il principio è stato affermato dal Garante privacy che ha vietato [doc. web n. 3325317] a una società di trasporto pubblico locale di mettere a disposizione di tutti gli autisti i turni di lavoro con le motivazioni delle assenze dei colleghi. Nelle tabelle affisse nelle bacheche aziendali e nell’intranet aziendale, comparivano, accanto ai turni dei dipendenti, delle sigle indicanti le cause delle assenze: ad es. “MA” per “malattia” o “PAD” per “permesso assistenza disabili”, o ancora “PS” per “permesso sindacale”. Anche la legenda esplicativa era a disposizione di tutto il personale all’interno dell’azienda. L’obiettivo di tale comunicazione era, secondo le dichiarazioni della società, quello di ottimizzare l’organizzazione del servizio ed evitare contestazioni dei dipendenti sulle sostituzioni.
L’Autorità, intervenuta su segnalazione di un sindacato, ha ritenuto illecita tale divulgazione di dati personali, in alcuni casi anche sensibili, perché effettuata in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza del Codice.
Per garantire una corretta gestione dei turni di lavoro sarebbe stato sufficiente fornire agli autisti la semplice informazione dell’assenza dei colleghi e delle necessarie sostituzioni, omettendo le motivazioni. Di conseguenza il Garante ha vietato l’ulteriore comunicazione delle ragioni delle assenze dal servizio contenuti nelle tabelle dei turni ed ha prescritto alla società di adottare entro trenta giorni opportune misure volte a conformare il trattamento dei dati personali, specie se di natura sensibile e idonei a rivelare lo stato di salute, alla disciplina di protezione dei dati personali, come previsto dal Codice privacy e dalle Linee guida sul trattamento dei dati personali dei lavoratori privati.
Fonte: www.garanteprivacy.it
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