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Sinergie di Scuola – 08/02/2026 – Il “modico valore” del regalo non salva il dipendente pubblico dal reato di corruzione

Posted on 8 Febbraio 2026 By admin

   Sinergie di Scuola – 08/02/2026 – Il “modico valore” del regalo non salva il dipendente pubblico dal reato di corruzione- Per la Cassazione, qualsiasi dazione di denaro legata a un atto d’ufficio rimane punibile penalmente

Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/

Il confine tra un semplice gesto di cortesia e il reato di corruzione è spesso oggetto di dibattito, ma una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Penale VI Sentenza 1620 del 14/01/2026) ha chiarito che il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici non può essere utilizzato come scudo per giustificare la ricezione di denaro, indipendentemente dall’entità della somma. Il caso di specie ha riguardato la condanna di due dipendenti di un’agenzia funebre che avevano corrisposto 50 euro a un operatore obitoriale per la vestizione di alcune salme.

Il limite dei 150 euro e le “relazioni di cortesia”

Il fulcro della questione risiede nell’interpretazione dell’art. 4 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale norma stabilisce, in via generale, che il dipendente pubblico non deve accettare regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Il comma 5 dello stesso articolo quantifica tale “modico valore” in una cifra non superiore, orientativamente, a 150 euro.

Tuttavia, la Cassazione chiarisce che questa soglia non è una “licenza” che permette di ricevere regalie se queste sono correlate all’esercizio delle funzioni d’ufficio. La norma vieta infatti espressamente di chiedere o accettare regali, anche di valore esiguo, come corrispettivo per compiere un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da attività inerenti l’ufficio stesso.

La distinzione tra etica e rilevanza penale

La difesa degli imputati aveva sostenuto che l’esiguità della somma (50 euro) dovesse agire come scriminante, invocando appunto il codice di comportamento. La Corte ha però rigettato questa tesi, precisando che:

  • la disposizione del d.P.R. 62/2013 ha un carattere prevalentemente deontologico e disciplinare, operando “indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato”;
  • non può esserci alcuna efficacia scriminante in ambito penale, poiché la norma non tocca la struttura del reato di corruzione;
  • un donativo correlato alla definizione di una pratica amministrativa o a un atto d’ufficio non può mai essere qualificato come regalia “d’uso”.

La funzione pubblica e il principio di imparzialità

Il principio cardine ribadito dai giudici è che la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) si configura nel momento in cui esiste un accordo sinallagmatico (uno scambio) tra il privato e il pubblico ufficiale. In questo contesto, il reato si perfeziona a prescindere dall’entità del “prezzo” concordato.

La funzione pubblica non deve avere un prezzo: l’accettazione di un’offerta, anche minima, è ritenuta lesiva dell’immagine di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Anzi, paradossalmente, la tenuità della somma può rendere il fatto ancora più offensivo per il prestigio dell’istituzione, poiché suggerisce che il pubblico ufficiale sia disposto a venir meno ai propri doveri anche per cifre irrisorie.

In conclusione, mentre i piccoli doni legati a pure consuetudini o relazioni di cortesia sono ammessi entro i 150 euro, qualsiasi dazione di denaro legata a un atto d’ufficio rimane punibile penalmente, poiché il bene giuridico tutelato non è l’entità economica dello scambio, ma la trasparenza e la dignità del servizio pubblico.

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