Skip to content
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Contatti
SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

  • Primo piano
  • Contributi
  • Newsletter
  • Faq
  • Toggle search form

Sinergie di Scuola – 11/08/2025 – Congedo di paternità per la lavoratrice nelle coppie omogenitoriali femminili

Posted on 11 Agosto 2025 By admin

    Sinergie di Scuola – 11/08/2025 – Congedo di paternità per la lavoratrice nelle coppie omogenitoriali femminili
L’INPS acquisisce la recente decisione della Corte Costituzionale.

Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/

La sentenza n. 115 del 21/07/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 (come modificato dal D.Lgs. 105/2022) nella parte in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che, in una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale e sia iscritta come tale nei registri dello stato civile.

Con questa decisione, la Corte ha stabilito che anche la madre intenzionale — cioè la donna che non ha partorito ma che ha condiviso fin dall’inizio il progetto genitoriale e partecipa attivamente alla cura del figlio — ha diritto a fruire del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), entro i limiti temporali previsti dall’art. 27-bis.

Cosa prevede la sentenza

Riportiamo di seguito la sintesi proposta dall’ARAN.

È costituzionalmente illegittimo l’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione in oggetto, la quale consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la “seconda madre”, nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano.

Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (articoli 315-bis e 337-ter del codice civile) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea.

Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.

Il messaggio INPS

Le regole amministrative già previste dalla circolare INPS n. 122/2022 per il congedo di paternità si applicano ora anche alla madre intenzionale. Lo ha comunicato l’INPS con messaggio 2450 del 7/08/2025.

Ciò significa che:

  • la madre intenzionale deve comunicare la fruizione del congedo al datore di lavoro, che anticipa l’indennità per conto dell’INPS, salvo i casi in cui non sia previsto l’anticipo, in cui la domanda va presentata direttamente all’Istituto;
  • per le dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la domanda si presenta esclusivamente al datore di lavoro;
  • il diritto sorge solo se la madre intenzionale risulta genitore nei registri dello stato civile o in seguito a un provvedimento di adozione, affidamento o collocamento.

La Corte ha sottolineato che, nelle coppie omogenitoriali femminili, è possibile individuare un ruolo equivalente a quello paterno nelle coppie eterosessuali, distinguendo tra “madre biologica” (che partorisce) e “madre intenzionale” (che non partorisce ma partecipa pienamente alla genitorialità). Alla madre biologica si applicano invece le tutele previste per la maternità.

Durante il congedo di paternità obbligatorio, spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione e la contribuzione figurativa, come stabilito dalla circolare n. 122/2022.

Gli effetti della sentenza decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e valgono solo per le astensioni dal lavoro iniziate da tale data in poi, previo rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leggi anche

Assenze, Maternità

Navigazione articoli

Previous Post: Flcgil – 10/08/2025 – Scuola, immissioni in ruolo: guida per docenti, educatori e ATA neo-assunti
Next Post: Sinergie di Scuola – 11/08/2025 – Linee guida per la comunicazione del PNRR: sono retroattive?

Speciali

  • I congedi parentali
  • Le assenze per ferie/festività e i permessi retribuiti
  • Le assenze per malattia e la disciplina delle visite fiscali
  • La Legge 104/92 – Diritti e benefici
  • Il Cedolino Unico
  • La Ricostruzione della Carriera
  • Supplenze
  • Tracciabilità dei flussi finanziari – CIG e CUP
  • D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
  • Diritto allo studio
  • Diritto di sciopero
  • Concorsi A.T.A. – Mobilità Professionale – Passaggi di Profilo
  • La domanda di disoccupazione – NASpI
  • Riforma Scuola Secondaria Superiore
  • Servizi e applicazioni on-line
Informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2022/2023
Informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022
Visualizzazione Graduatorie
Maggio 2026
L M M G V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« Apr    

Archivi

Ultimi articoli pubblicati

  • Uil Scuola – 16/05/2026 – Personale Ata, la Corte UE condanna l’Italia, D’Aprile: “Basta contratti a tempo, serve un piano straordinario di stabilizzazione”
  • Uil Scuola – 16/05/2026 – Elenchi regionali 2026-27, chi può fare domanda e come saranno formate le graduatorie (SCHEDA)
  • Anquap – 16/05/2026 – ORGANICI ATA A.S. 2026/2027 – INFORMATIVA DEL MINISTERO AI SINDACATI
  • Flcgil – 16/05/226 – Concorso 24 mesi ATA 2025/2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio [SPECIALE]
  • MIM – Nota n. 12049 del 7 maggio 2026 – Supplenze ATA: proroga dei contratti in scadenza al 30 giugno

Varie

  • News dal web
  • Coronavirus

CCNL-Decreti-Leggi

  • Ccnl-Accordi
  • Cessazioni dal servizio
  • Maternità
  • Sicurezza
  • Testi Unici-Norme P.A.

Contabilità

  • Altre utilità – Programmi
  • Circolari – Decreti
  • Conto Consuntivo
  • F.I.S. – circolari e utilità
  • Finanziamenti-Rilevaz.
  • Flussi finanziari
  • Modulistica utile
  • Patrimonio
  • Programma Annuale

Modulistica

  • Altro
  • Alunni
  • Assegnazione Incarichi
  • Assenze dal Servizio
  • Assistenza H. – L. 104
  • Autocertificazioni
  • Cessazioni
  • Congedi Parentali
  • Gestione Retribuzioni
  • Modelli Inps/Inpdap

Normativa Scol.ca

  • Acquisti beni, servizi-PNRR/PON
  • Alunni-Famiglie
  • Anagrafe Prestazioni
  • Archivio e scarto di atti
  • Assenze
  • Atti: Accesso-Traspar.
  • Causa di servizio
  • Collaborazioni esterne
  • Com. Centri Impiego
  • Contenzioso
  • Diversamente abili
  • Il Pers. Docente/Ata
  • Infortuni
  • Iscrizione degli alunni
  • Leggi finanziarie
  • Libri di testo
  • Mobilità del Personale
  • Organi Collegiali
  • Organici
  • Pagamenti
  • Part-time
  • Pec e Servizi Telematici
  • Privacy
  • Revisori dei Conti
  • Riforma della Scuola
  • Supplenze – Precari
  • T.f.r.-Riscatto-Computo
  • Varie (manuali, guide)
  • Viaggi d’istruzione
  • Vigilanza

Retribuzioni-Fisco

  • Aliquote Irpef
  • Assegni Familiari
  • Detrazioni Fiscali
  • Fiscale-Contributivo
  • Gest. Comp. Accessori
  • L’indennità di missione
  • Tabelle Stip./Accessori
  • Utilità – Programmi
  • Versamento Ritenute

Copyright © 2026 SCUOLA E WEB – La Segreteria On-Line -

Powered by PressBook WordPress theme

Il presente sito ricorre ai cookies per ottimizzarne l'utilizzo da parte del visitatore. Se vuoi saperne di più sull’utilizzo dei cookie nel sito leggi l'informativa estesa. Usa le opzioni di Opt-out del tuo browser se vuoi disabilitare i cookie.