Sinergie di Scuola – 11/08/2025 – Congedo di paternità per la lavoratrice nelle coppie omogenitoriali femminili
L’INPS acquisisce la recente decisione della Corte Costituzionale.
Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/
La sentenza n. 115 del 21/07/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 (come modificato dal D.Lgs. 105/2022) nella parte in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che, in una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale e sia iscritta come tale nei registri dello stato civile.
Con questa decisione, la Corte ha stabilito che anche la madre intenzionale — cioè la donna che non ha partorito ma che ha condiviso fin dall’inizio il progetto genitoriale e partecipa attivamente alla cura del figlio — ha diritto a fruire del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), entro i limiti temporali previsti dall’art. 27-bis.
Cosa prevede la sentenza
Riportiamo di seguito la sintesi proposta dall’ARAN.
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione in oggetto, la quale consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la “seconda madre”, nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano.
Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale.
L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (articoli 315-bis e 337-ter del codice civile) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea.
Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.
Il messaggio INPS
Le regole amministrative già previste dalla circolare INPS n. 122/2022 per il congedo di paternità si applicano ora anche alla madre intenzionale. Lo ha comunicato l’INPS con messaggio 2450 del 7/08/2025.
Ciò significa che:
- la madre intenzionale deve comunicare la fruizione del congedo al datore di lavoro, che anticipa l’indennità per conto dell’INPS, salvo i casi in cui non sia previsto l’anticipo, in cui la domanda va presentata direttamente all’Istituto;
- per le dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la domanda si presenta esclusivamente al datore di lavoro;
- il diritto sorge solo se la madre intenzionale risulta genitore nei registri dello stato civile o in seguito a un provvedimento di adozione, affidamento o collocamento.
La Corte ha sottolineato che, nelle coppie omogenitoriali femminili, è possibile individuare un ruolo equivalente a quello paterno nelle coppie eterosessuali, distinguendo tra “madre biologica” (che partorisce) e “madre intenzionale” (che non partorisce ma partecipa pienamente alla genitorialità). Alla madre biologica si applicano invece le tutele previste per la maternità.
Durante il congedo di paternità obbligatorio, spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione e la contribuzione figurativa, come stabilito dalla circolare n. 122/2022.
Gli effetti della sentenza decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e valgono solo per le astensioni dal lavoro iniziate da tale data in poi, previo rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa.
