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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Sinergie di Scuola – 15/01/2020 – Tasse scolastiche, dal 2020 si pagano con F24

Posted on 15 Gennaio 202015 Gennaio 2020 By admin

   Sinergie di Scuola – 15/01/2020 – Tasse scolastiche, dal 2020 si pagano con F24

L’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l’altro, all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione.
La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Pper consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
  • “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
  • “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
  • “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).

Nella sezione “Contribuente” del modello F24 devono essere indicati:

  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.

Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche

Con nota 13053 del 14/06/2019 il Miur ha fornito indicazioni in merito all’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli importi delle tasse sono:

  • tassa di iscrizione – euro 6,04;
  • tassa di frequenza – euro 15,13;
  • tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione – euro 12,092;
  • tassa di rilascio dei relativi diplomi – euro 15,13.

Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche bisogna aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi. Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità.

Gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell’anno scolastico 2018/2019 appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a euro 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Con successiva nota saranno fornite indicazioni per coloro che hanno pagato le tasse per l’anno scolastico 2018/2019 pur essendo esonerati, atteso che al momento, sono in corso interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate volte a definire la relativa procedura.

Dall’anno scolastico 2019/2020 gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a euro 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.

Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero.

Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità.

In relazione al versamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, il Miur ricorda che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.

Fonte: http://www.sinergiediscuola.it/

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