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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Sinergie di Scuola – 20/09/2025 – Orari e regole delle visite fiscali per il personale della scuola

Posted on 20 Settembre 2025 By admin

    Sinergie di Scuola – 20/09/2025 – Orari e regole delle visite fiscali per il personale della scuola – Quali sono le fasce di reperibilità per Dirigenti, docenti e ATA assenti per malattia nell’a.s. 2025/2026?

Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/

Per diversi anni i dipendenti pubblici, compreso il personale della scuola, ha dovuto rispettare delle fasce di reperibilità molto più ampie rispetto ai dipendenti del settore privato.

Fino a quando il TAR Lazio, con sentenza 16305 del 3/11/2023, ha annullato l’art. 3 del decreto 206 del 17/10/2017 del Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, che così dispone: «In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi».

Secondo il TAR Lazio, l’art. 3 del suddetto decreto risulterebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Il Tribunale amministrativo ha infatti affermato che lo stabilire orari diversi (9-13 e 15-18 per il settore pubblico contro 10-12 e 17-19 per il privato) «ha determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato». Inoltre, il TAR ha ritenuto che «un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere. Tali controlli ripetuti, associati a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32».

Fatte queste premesse, l’INPS, con messaggio 4640 del 22/12/2023, ha disposto che, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza del TAR), sentito il Dipartimento della Funzione Pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell’art. 55-septies, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001, richiamato anche nella sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: 10-12 e 17-19 per tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Assenza alla visita

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:

  • un massimo di dieci giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il totale dell’indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.

Il medico di controllo domiciliare che riscontra l’assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L’eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all’applicazione delle sanzioni per seconda visita.

Indirizzo di reperibilità

Se necessario durante il periodo di prognosi del certificato il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente:

  • al datore di lavoro, con le modalità previste dal contratto;
  • all’INPS, attraverso il servizio “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”.

Il servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circolare 106 del 23/09/2020 dell’INPS).

Malattia contratta all’estero

Nel caso di malattia insorta in un paese della Comunità europea, i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del paese dove risiede l’assicurato.

Il lavoratore deve quindi presentare il certificato di malattia entro due giorni dal rilascio:

  • all’INPS;
  • al datore di lavoro.

Altrimenti, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da inviare immediatamente all’istituzione competente.

Nel caso di malattia insorta in paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi in materia o in paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per “legalizzazione” si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, certificato secondo le disposizioni locali. La sola attestazione di autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “legalizzazione”.

Per i paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1961, è prevista l’Apostille, una legalizzazione semplificata del documento.

Funzioni sull’AppIO per i lavoratori

L’INPS ha attivato un nuovo servizio su AppIO che riguarda le comunicazioni sulle certificazioni di malattia e le visite mediche di controllo, rivolto sia ai lavoratori pubblici che privati.

Il messaggio 3337 del 9/10/2024 dell’INPS ha illustrato le nuove funzionalità.

Emissione del certificato di malattia

Oltre ai servizi già esistenti, come la notifica del codice protocollo del certificato di malattia via sms ai lavoratori registrati su MyINPS, è stato introdotto un nuovo servizio di notifica su AppIO, INPS Mobile e MyINPS.

Quando un lavoratore riceve un certificato telematico di malattia, viene inviata una comunicazione con il codice PUC del certificato.

Il lavoratore è invitato a verificare i dati accedendo al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” sul sito dell’INPS, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. La notifica rimane visibile per 60 giorni su MyINPS.

Visite mediche di controllo

Nel caso di una visita medica di controllo, i lavoratori registrati su MyINPS ricevono una notifica che conferma l’avvenuta visita, con un invito a consultare l’esito attraverso lo “Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo”, previa autenticazione.

Se il lavoratore non è reperibile durante la visita domiciliare, viene inviato un avviso per contattare la sede INPS competente.

Anche queste notifiche restano visibili su MyINPS per 60 giorni.

Richiesta della visita medica di controllo da parte del datore di lavoro

Per richiedere l’effettuazione delle visite mediche di controllo (VMC) nei confronti dei lavoratori assenti dal servizio per malattia, i datori di lavoro (anche pubblici) devono utilizzare l’apposito servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico” disponibile sul Portale dell’INPS.

Dal menu “Servizi per la richiesta” è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta visita medica di controllo”, che permette di inoltrare una singola richiesta di visita medica, oppure la funzionalità “Invio richieste multiple”per il caricamento massivo di più richieste, mediante upload di file in formato XML.

Con il messaggio 105 del 15/05/2025 l’INPS ha comunicato che il servizio è stato ulteriormente implementato con le nuove funzionalità denominate “Richieste da attestati di malattia” e “Verifica richieste da attestati di malattia”, per consentire l’invio delle richieste direttamente dagli attestati di malattia dei lavoratori.

Richieste da attestati di malattia

Una volta eseguito l’accesso alla nuova funzionalità “Richieste da attestati di malattia”, se non è stata preventivamente selezionata alcuna delega, è necessario selezionare il datore di lavoro e la posizione richiedente e, successivamente, trasmettere l’apposita dichiarazione di intenti.

Dopo avere effettuato tale adempimento, si può procedere alla selezione di uno o più attestati di malattia per i quali si intende richiedere la visita medica di controllo.

Per ogni attestato vengono mostrate le seguenti informazioni:

  • codice fiscale del lavoratore;
  • cognome;
  • nome;
  • numero PUC dell’attestato;
  • data di rilascio;
  • data di fine prognosi.

Successivamente alla selezione degli attestati per i quali si desidera richiedere una VMC, si devono confermare le informazioni preliminari sulla natura pubblica o privata del datore di lavoro e quelle relative al diritto all’indennità di malattia del lavoratore privato.

Dopo la conferma dei dati relativi al datore di lavoro, si può proseguire con l’inserimento dei dati riferiti alle visite che si intendono richiedere (ad esempio, data della visita, fascia oraria, ecc.).

Poiché la data di visita è comune a tutte le richieste, la medesima può essere valorizzata dal richiedente con quella corrispondente alla data di fine prognosi più lontana tra quelle degli attestati selezionati. Qualora la data di visita richiesta ricada al di fuori della prognosi di un certificato contenuto nell’elenco delle richieste, tale data viene sostituita in automatico con la data di fine prognosi del certificato.

Una volta valorizzati i dati precedenti, si ha accesso alla pagina che permette di visualizzare le visite in fase di richiesta.

Per ogni visita vengono visualizzate le seguenti informazioni, recuperate dai relativi attestati o specificati dall’utente:

  • numero PUC dell’attestato;
  • nominativo del lavoratore;
  • data di rilascio dell’attestato;
  • data di fine prognosi;
  • data di richiesta visita;
  • variazione reperibilità.

Per ogni visita, in fase di richiesta, sono disponibili le seguenti azioni:

  • “Visualizza dettaglio della visita”, per visualizzare le informazioni di dettaglio della singola richiesta di visita;
  • “Modifica dati della visita medica”, per accedere alla sezione di modifica della singola richiesta di visita utile a cambiare i dati della visita medica di uno specifico lavoratore;
  • “Eliminazione della visita dall’elenco”, per procedere all’eliminazione della richiesta di visita selezionata.

Da questa pagina, è poi possibile confermare la richiesta di VMC e procedere, quindi, con la relativa trasmissione.

Verifica richieste da attestati di malattia

Mediante la funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia” è possibile visualizzare gli invii effettuati dall’utente, con il relativo protocollo di acquisizione, e verificare, per ogni caricamento, l’esito dell’acquisizione delle singole richieste di visita medica da attestati di malattia.

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