Sinergie di Scuola – 22/09/2026 – Ricostruzione di carriera ATA, cosa succede in caso di passaggio da collaboratore ad assistente – Una precedente sentenza aveva riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo, ma il successivo inquadramento cambia il quadro esaminato.
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Il passaggio a un diverso profilo professionale può introdurre elementi nuovi nella ricostruzione di carriera, che non risultano automaticamente coperti da una precedente sentenza passata in giudicato. È il punto centrale della sentenza n. 200/2026 del TAR Basilicata, pubblicata il 27 maggio 2026, relativa al caso di una dipendente ATA passata dal profilo di collaboratore scolastico a quello di assistente amministrativo.
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso con cui la lavoratrice chiedeva l’ottemperanza di una precedente pronuncia del giudice del lavoro. La decisione assume interesse soprattutto per il limite che individua: una sentenza che ha riconosciuto il diritto alla valutazione integrale del servizio pre-ruolo in una determinata situazione professionale non consente al giudice dell’ottemperanza di risolvere anche questioni nuove sorte in seguito.
Dal riconoscimento integrale alla nuova carriera
La vicenda prende le mosse da una precedente controversia sulla ricostruzione della carriera. Il Tribunale di Potenza, sezione lavoro, aveva riconosciuto alla dipendente il diritto alla ricostruzione mediante il riconoscimento integrale del servizio svolto a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo, con i conseguenti incrementi stipendiali e gli interessi nei limiti della prescrizione quinquennale. La pronuncia era poi passata in giudicato.
In esecuzione della sentenza, nel 2023 l’Amministrazione aveva riconosciuto 15 anni, 8 mesi e 25 giorni di servizio pre-ruolo, prestato come collaboratore scolastico.
Nel frattempo, però, la lavoratrice aveva superato una procedura concorsuale ed era stata assunta a tempo indeterminato, sempre nell’area del personale ATA ma come assistente amministrativa, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2022. Il nuovo inquadramento aveva quindi determinato una nuova ricostruzione di carriera: con decreto del 19 dicembre 2024 erano stati riconosciuti, alla data del passaggio, 11 anni, 11 mesi e 7 giorni di servizio pre-ruolo.
La dipendente riteneva che questa seconda ricostruzione, per lei peggiorativa, eludesse il precedente giudicato. Secondo la tesi sostenuta nel ricorso, il riconoscimento ottenuto davanti al giudice del lavoro avrebbe dovuto continuare a operare anche dopo il cambio di profilo.
Il cambio di profilo è un elemento nuovo
Il TAR ha seguito una diversa impostazione. Nel giudizio di ottemperanza, spiega la sentenza, il giudice amministrativo deve assicurare l’esecuzione del comando contenuto nel giudicato, ma proprio quel comando delimita anche il suo potere. Non può integrare la precedente decisione né utilizzarla per risolvere questioni giuridiche che il giudice ordinario non aveva affrontato.
Nel caso esaminato, la nuova ricostruzione della carriera era intervenuta dopo il passaggio dal profilo di collaboratore scolastico a quello di assistente amministrativo. Secondo il TAR, si tratta di presupposti fattuali e giuridici differenti rispetto a quelli esaminati nel precedente giudizio civile.
Il giudicato, infatti, riguarda quanto era stato dedotto o avrebbe potuto essere dedotto nel precedente processo, mentre non si estende a situazioni sopravvenute e nuove questioni interpretative. Il diverso inquadramento professionale rappresenta, nella ricostruzione del TAR, proprio un elemento nuovo rispetto alla situazione sulla quale si era pronunciato il giudice del lavoro.
La questione resta di competenza del giudice ordinario
La pronuncia non stabilisce, in termini generali, come debba essere computato il servizio pre-ruolo quando un dipendente ATA passa da un profilo professionale a un altro. Il TAR chiarisce invece un punto processuale decisivo: la correttezza della nuova ricostruzione non poteva essere accertata in sede di ottemperanza del precedente giudicato.
Valutare se il cambio di profilo possa effettivamente incidere sul riconoscimento del servizio già prestato richiederebbe infatti un nuovo accertamento sul diritto della lavoratrice. Si tratterebbe di esercitare poteri di cognizione che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola, spettano al giudice ordinario e non al giudice amministrativo chiamato soltanto a dare esecuzione alla precedente sentenza.
È quindi importante circoscrivere la portata della decisione: il TAR non afferma che il passaggio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo comporti necessariamente la perdita di una parte del servizio pre-ruolo già riconosciuto. Stabilisce che una questione sorta per effetto del nuovo inquadramento, e non decisa dalla precedente sentenza, non può essere risolta ampliando in sede di ottemperanza il contenuto del giudicato.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
