Sinergie di Scuola – 27/07/2026 – Gara illegittima se i criteri di scelta favoriscono gli uscenti – Il principio della concorrenza deve essere al centro delle procedure
Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/
Nel complesso sistema degli appalti pubblici, il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento rappresenta una condizione imprescindibile per garantire l’efficienza della spesa pubblica e l’accesso equo al mercato da parte degli operatori economici. Tuttavia, non sono rari i casi in cui le regole di gara – contenute nella cosiddetta lex specialis – introducono criteri che, pur formalmente legittimi, finiscono per favorire in modo significativo gli operatori già presenti sul territorio, compromettendo la competizione.
Il rischio di premiare chi è già presente sul territorio
Secondo la delibera ANAC n. 244 del 24/06/2026, l’introduzione di criteri premiali legati alla presenza territoriale – ad esempio, la disponibilità di personale già operativo o di sedi fisiche nell’area di riferimento – può tradursi in un vantaggio competitivo per gli operatori uscenti o già radicati sul territorio. Tali criteri risultano problematici quando non sono adeguatamente motivati o proporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto. In assenza di una chiara giustificazione, infatti, essi rischiano di limitare l’accesso al mercato, scoraggiando la partecipazione di nuovi concorrenti e alterando la par condicio competitorum. Il risultato è una gara potenzialmente meno competitiva, con possibili ripercussioni sulla qualità del servizio e sui costi per l’amministrazione.
Requisiti di partecipazione: attenzione alla proporzionalità
Un ulteriore profilo critico riguarda i requisiti di partecipazione legati alla struttura organizzativa delle imprese. La richiesta di specifiche qualifiche professionali – come la presenza obbligatoria di determinate figure dirigenziali – può configurare un’ingerenza nell’autonomia imprenditoriale, soprattutto quando non viene dimostrata la necessità di tali requisiti ai fini dell’esecuzione del servizio.
In questi casi, la previsione rischia di risultare sproporzionata e non coerente con l’obiettivo di accertare la reale capacità tecnico-professionale degli operatori, trasformandosi in una barriera all’accesso anziché in una garanzia di qualità.
Requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione
Gli esperti sottolineano come, per evitare tali criticità, le stazioni appaltanti debbano distinguere chiaramente tra requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione. Mentre i primi servono a selezionare gli operatori idonei, le seconde possono essere utilizzate per garantire che il servizio venga svolto secondo determinati standard, senza limitare ingiustificatamente la platea dei concorrenti.
Questa impostazione consente di contemperare le esigenze organizzative dell’amministrazione con il principio dell’apertura del mercato, evitando discriminazioni tra operatori economici.
L’equilibrio tra efficienza e apertura del mercato
La sfida, dunque, è trovare un punto di equilibrio tra le esigenze organizzative delle amministrazioni e la tutela della concorrenza. Solo attraverso criteri trasparenti, proporzionati e adeguatamente motivati sarà possibile garantire gare realmente competitive, capaci di attrarre operatori qualificati e assicurare servizi efficienti per la collettività, nel pieno rispetto dei principi che regolano il mercato dei contratti pubblici.
