Sinergie di Scuola – 28/12/2024 – Il soccorso istruttorio nel Codice degli appalti – Non si può sanare la completa assenza di uno specifico allegato, richiesto ai concorrenti a pena di esclusione, in sede di offerta economica e/o tecnica.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici amplia l’ambito, la portata e le funzioni del soccorso istruttorio, superando talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa.
Tale impianto normativo di cui all’articolo 101 identifica quattro tipologie di soccorso istruttorio:
- il cd. soccorso istruttorio integrativo o completivo, di cui all’articolo 101, comma 1, lett. a), volto a colmare carenze della documentazione necessaria;
- il cd. soccorso sanante, di cui all’articolo 101, comma 1, lett. b), volto a rimediare a omissione, inesattezze o irregolarità della documentazione;
- il cd. soccorso procedimentale, di cui all’articolo 101, comma 3, consistente nella richiesta di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti
dell’offerta già completa; - il cd. soccorso correttivo, di cui all’articolo 101, comma 4, funzionale a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta.
Il parere ANAC
Recentemente l’ANAC, con Parere di precontenzioso n. 573 del 10/12/2024, ha stabilito che la carenza nell’offerta economica e/o nell’offerta tecnica di uno specifico allegato richiesto a pena di esclusione non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, costituendo una carenza essenziale dell’offerta, la cui integrazione postuma si pone in contrasto con il principio della par condicio competitorum.
Nel parere viene ricordato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo dell’Autorità, formatosi già in vigenza del precedente Codice, il soccorso istruttorio può sì essere utilizzato per sanare incompletezze della domanda, ad esclusione però di quelle relative all’offerta tecnica ed economica. Altrimenti, si potrebbe arrivare alla possibilità di integrazione dell’offerta, circostanza che non è consentita. Nell’atto sono anche richiamate le pronunce giurisprudenziali secondo le quali una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.
In ogni caso, il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione e la responsabilità della mancata trasmissione di un elemento dell’offerta ricade sull’operatore economico.
La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente, pertanto, di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre tali termini.