Sinergie di Scuola – 29/01/2026 – Stock dei debiti commerciali, scadenza 31 gennaio – In cosa consiste l’adempimento?
Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/
L’art. 1 comma 867 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) prevede che “a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. […]”.
La piattaforma in questione è la PCC, la Piattaforma dei Crediti Commerciali.
Il successivo comma 867-bis dispone che: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell’esercizio“.
Quindi, la legge 145/2018 stabilisce che sono tenute alla comunicazione dello stock del debito tutte le amministrazioni pubbliche, individuate dalla legge 196/2009, art.1, comma 2. Fanno eccezione le amministrazione pubbliche che aderiscono al regime Siope+. Per queste ultime, la comunicazione è obbligatoria fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale hanno aderito a Siope+. Nei successivi esercizi, anche se non più obbligatoria, la comunicazione resta possibile ed è particolarmente consigliata se l’importo calcolato da PCC è differente da quello calcolato dai propri sistemi contabili.
Scadenza per la comunicazione
La legge stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono comunicare lo stock del debito al termine dell’esercizio precedente (31 dicembre).
Inoltre, le pubbliche amministrazioni devono comunicare entro il mese successivo a ciascun trimestre il proprio stock del debito alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell’esercizio.
Riepilogando:
- entro il 31 gennaio va comunicato lo stock riferito al 31 dicembre dell’anno precedente;
- entro il 30 aprile va comunicato lo stock riferito al 31 marzo;
- entro il 31 luglio va comunicato lo stock riferito al 30 giugno;
- entro il 31 ottobre va comunicato lo stock riferito al 30 settembre.
