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Sinergiediscuola.it – 24/11/2010 – Ferie non godute

   Sinergiediscuola.it – 24/11/2010 – Ferie non godute.  

Nel corso del periodo di aspettativa per infermità il lavoratore matura il diritto alle ferie e tale diritto è monetizzabile in caso di mancata sua fruizione per cause non dipendenti dalla volontà del dipendente.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato che con la sentenza 18 novembre 2010, n. 8100 ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso sostitutivo di ferie non godute, maturate durante il periodo in cui sono stati posti in aspettativa per motivi di salute, al quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio per inabilità, e ha condannato l’Amministrazione – nella specie il Ministero dell’Interno – al pagamento delle conseguenti somme.

La questione era già stata affrontata più volte dal Consiglio di Stato che, da ultimo con la sentenza n. 2663 del 7 maggio 2010 della sesta sezione, ha ritenuto di aderire all’interpretazione che riconosce la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità.

La tesi secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità non risulta per il Collegio in alcun modo condivisibile, dal momento che il diritto del lavoratore alle ferie annuali è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore.

Dal che consegue che la maturazione del richiamato diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie, trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia.

Inoltre, secondo la consolidata e maggioritaria giurisprudenza amministrativa, il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta anche al lavoratore successivamente dispensato dal servizio.

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