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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Tecnicadellascuola.it – 27/08/2010 – Trasmissione telematica degli attestati di malattia

Posted on 29 Agosto 20103 Settembre 2011 By admin

Tecnicadellascuola.it – 27/08/2010 – Trasmissione telematica degli attestati di malattia – Il certificato di malattia dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 55/septies del D.L.vo n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150/2009, deve essere inviato per via telematica direttamente all’Inps dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia.    

Ma come si riescono ad identificare i dipendenti pubblici e i relativi datori di lavoro per rendere disponibili a questi ultimi gli attestati di malattia dei dipendenti iscritti ad una delle gestioni pensionistiche Inpdap?

La risposta è contenuta nell’Informativa n. 1 che l’Inpdap ha pubblicato il 9 agosto e con la quale richiama quanto contenuto in uno specifico accordo stipulato con l’Inps il 25 gennaio scorso, accordo che prevede l’utilizzo di un apposito servizio – il modulo di cooperazione applicativa – che consente di acquisire i dati del datore di lavoro riferiti ad una persona fisica (individuata mediante il codice fiscale) dichiarata da un’Amministrazione nella denuncia mensile analitica (Dma), trasmessa all’Inpdap.

Tramite il modulo di cooperazione applicativa, in particolare, è possibile sia recuperare i dati del datore di lavoro riferito ad una persona fisica sia l’individuazione dei dipendenti, dichiarati nella Dma più recente, riferiti alla stessa sede di servizio e cioè dell’amministrazione indicata nel quadro della Dma “dati relativi alla sede di servizio”.

Quindi, condizione essenziale affinché l’Inps possa acquisire i dati attraverso il modulo di cooperazione applicativa è l’invio della Dma da parte dell’Amministrazione di appartenenza, il cui mancato invio, ricordiamo, oltre a costituire la violazione di un obbligo posto a carico del datore di lavoro, impedisce l’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

Secondo le indicazioni già più volte fornite negli scorsi mesi dall’Inps e dal Dipartimento della funzione pubblica, i datori di lavoro pubblici possono ricevere le attestazioni di malattia secondo due modalità:

1) mediante accesso diretto al sistema Inps, attraverso il sito internet, nella sezione servizi on line, previa autorizzazione e attribuzione di un codice Pin;

2) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata, indicata dal datore di lavoro.

Per acquisire il Pin, le Amministrazioni dovranno indicare nel modulo di richiesta di abilitazione i “dati relativi alla sede di servizio”,identificata attraverso il codice fiscale dell’Amministrazione e il codice identificativo Inpdap (numero progressivo di cinque caratteri). Sulla base dei dati acquisiti dall’Inpdap, l’Inps rilascia il Pin alle persone per le quali le Amministrazioni hanno richiesto l’abilitazione ai fini della visualizzazione degli attestati di malattia dei propri dipendenti.

Non sarà ovviamente possibile ottenere il Pin nel caso di inadempimento all’obbligo di invio della Dma, così come l’eventuale presenza di errori nella compilazione della Dma o la vetustà della stessa potranno impedire il rilascio delle abilitazioni dal parte dell’Inps.

Per le Amministrazioni statali gestite da Spt-Mef, la persona abilitata visualizzerà gli attestati di malattia in funzione del codice Mef, trasformato in sede di servizio, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Spt-Mef. Infatti, nel caso di Amministrazioni statali gestite dal service personale tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, le unità o articolazioni organizzative sono trasformate in sedi di servizio, agganciando i codici Mef al codice fiscale dell’Amministrazione e al codice identificativo Inpdap.

L’Informativa è, infine, anche un’occasione per l’Inpdap per ricordare che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a trasmettere, mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti mediante Dma, secondo le direttive impartite con circolare Inpdap n. 59/2004.

Ma come si riescono ad identificare i dipendenti pubblici e i relativi datori di lavoro per rendere disponibili a questi ultimi gli attestati di malattia dei dipendenti iscritti ad una delle gestioni pensionistiche Inpdap?
La risposta è contenuta nell’Informativa n. 1 che l’Inpdap ha pubblicato il 9 agosto e con la quale richiama quanto contenuto in uno specifico accordo stipulato con l’Inps il 25 gennaio scorso, accordo che prevede l’utilizzo di un apposito servizio – il modulo di cooperazione applicativa – che consente di acquisire i dati del datore di lavoro riferiti ad una persona fisica (individuata mediante il codice fiscale) dichiarata da un’Amministrazione nella denuncia mensile analitica (Dma), trasmessa all’Inpdap.
Tramite il modulo di cooperazione applicativa, in particolare, è possibile sia recuperare i dati del datore di lavoro riferito ad una persona fisica sia l’individuazione dei dipendenti, dichiarati nella Dma più recente, riferiti alla stessa sede di servizio e cioè dell’amministrazione indicata nel quadro della Dma “dati relativi alla sede di servizio”.
Quindi, condizione essenziale affinché l’Inps possa acquisire i dati attraverso il modulo di cooperazione applicativa è l’invio della Dma da parte dell’Amministrazione di appartenenza, il cui mancato invio, ricordiamo, oltre a costituire la violazione di un obbligo posto a carico del datore di lavoro, impedisce l’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.
Secondo le indicazioni già più volte fornite negli scorsi mesi dall’Inps e dal Dipartimento della funzione pubblica, i datori di lavoro pubblici possono ricevere le attestazioni di malattia secondo due modalità:

1) mediante accesso diretto al sistema Inps, attraverso il sito internet, nella sezione servizi on line, previa autorizzazione e attribuzione di un codice Pin;
2) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata, indicata dal datore di lavoro.

Per acquisire il Pin, le Amministrazioni dovranno indicare nel modulo di richiesta di abilitazione i “dati relativi alla sede di servizio”,identificata attraverso il codice fiscale dell’Amministrazione e il codice identificativo Inpdap (numero progressivo di cinque caratteri). Sulla base dei dati acquisiti dall’Inpdap, l’Inps rilascia il Pin alle persone per le quali le Amministrazioni hanno richiesto l’abilitazione ai fini della visualizzazione degli attestati di malattia dei propri dipendenti.
Non sarà ovviamente possibile ottenere il Pin nel caso di inadempimento all’obbligo di invio della Dma, così come l’eventuale presenza di errori nella compilazione della Dma o la vetustà della stessa potranno impedire il rilascio delle abilitazioni dal parte dell’Inps.
Per le Amministrazioni statali gestite da Spt-Mef, la persona abilitata visualizzerà gli attestati di malattia in funzione del codice Mef, trasformato in sede di servizio, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Spt-Mef. Infatti, nel caso di Amministrazioni statali gestite dal service personale tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, le unità o articolazioni organizzative sono trasformate in sedi di servizio, agganciando i codici Mef al codice fiscale dell’Amministrazione e al codice identificativo Inpdap.
L’Informativa è, infine, anche un’occasione per l’Inpdap per ricordare che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a trasmettere, mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti mediante Dma, secondo le direttive impartite con circolare Inpdap n. 59/2004. 

  • Fonte: tecnicadellascuola.it
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