ARAN – 10/02/2022 – Orientamenti applicativi del 08/02/2022 – CIRS89 – Cosa succede al contratto di supplenza in caso di decesso del titolare intervenuto prima della scadenza del contratto a tempo determinato stipulato con il supplente?
L’art. 44, commi 6 e 7, del CCNL Scuola 29/11/2007 disciplinano il contratto individuale di lavoro del personale ATA, ivi incluso quello a tempo determinato. Tale contratto individuale richiede la forma scritta e deve contenere l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) del medesimo articolo, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l’ipotesi di “individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie” espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018. Pertanto, ipotesi di risoluzione anticipata diverse da quelle espressamente previste dal CCNL devono essere indicate nel contratto di assunzione del dipendente a tempo determinato.
Sulla tematica in esame, peraltro, è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 15381 del 06-06-2019 dalla quale si evince che “ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4 D.M. n. 430 del 2000, art. 6 e art. 44 del CCNL 29.11.2007 per il comparto della scuola, la supplenza temporanea conferita dal dirigente scolastico, per la sostituzione di personale ATA assente dal servizio e con espressa indicazione del termine finale, non può essere risolta anticipatamente a causa del decesso del dipendente sostituito verificatosi dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, perché, da un lato, opera il principio generale secondo cui nel rapporto a termine, salva l’ipotesi di giusta causa, solo l’impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione legittima lo scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale, dall’altro la vacanza verificatasi dopo la data sopra indicata non induce conseguenze quanto alle modalità di conferimento dell’incarico e di individuazione del contraente, perché l’incarico resta riconducibile alla “species” della supplenza temporanea.”
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