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SCUOLA E WEB – LA SEGRETERIA ON-LINE

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A cura del Rag. Pino Durante (Assistente Amministrativo) – Portale di informazione Normativa sul mondo della Scuola e sull'amministrazione delle Istituzioni Scolastiche

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Flcgil – 30/07/2023 – Scuola: assunzione a tempo determinato o indeterminato e incompatibilità con altri lavori [GUIDA]

Posted on 30 Luglio 2023 By admin

Flcgil – 30/07/2023 – Scuola: assunzione a tempo determinato o indeterminato e incompatibilità con altri lavori [GUIDA]

Quali sono le condizioni per poter svolgere altre esperienze lavorative al momento di essere assunti con contratto a tempo indeterminato, sia come docente che personale ATA (amministrativo, tecnico o ausiliario)

Sintetizziamo in questa guida la normativa cui fare riferimento per coloro che, destinatari di una proposta di assunzione in servizio nella scuola, sono contestualmente interessati a conservare o attivare altre esperienze lavorative sia pubbliche che private.

Esclusività del rapporto di lavoro pubblico

Nella scuola vale il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico: articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508 DLgs 297/94.
Per essere assunti a tempo indeterminato o determinato nella scuola, occorre che, in fase di sottoscrizione del contratto, si dichiari di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. 

Un eventuale rapporto di lavoro in essere va risolto (l’interessato si deve dimettere), fatto salvo il caso di richiesta di part-time orario che ammette, a determinate condizioni, il cumulo con altre attività lavorative autonome o prestate alle dipendenze di privati.

La posizione del docente o ATA che, svolgendo altra attività lavorativa (pubblica o privata), è individuato per l’assunzione e deve regolarizzare la chiusura del precedente rapporto di lavoro, può essere ricondotta all’istituto del differimento della presa di servizio. Nel caso specifico, l’applicabilità di detto istituto, non è univoca, mentre lo è per giustificati e riconosciuti motivi come la maternità, malattia, infortunio, e altri casi previsti dalla normativa.

Sulla possibilità di utilizzare l’istituto del differimento, a fronte di note diverse emanate dagli Uffici Scolastici Regionali (UU.SS.RR), il Ministero si è già espresso nel 2019 con un orientamento di più ampio respiro: “si ritiene che possano essere accolte dai Dirigenti scolastici le richieste, dettagliatamente motivate, finalizzate a posporre la presa di servizio per cause riconducibili alla necessità di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali.”.
In questo caso la presa di servizio è differita per il tempo strettamente necessario e, con essa, tutti gli effetti economici e giuridici conseguenti.

Leggi anche:    Gazzetta Ufficiale - DECRETO 1 febbraio 2023 - Anagrafe dei dipendenti pubblici

Quando si può chiedere l’aspettativa per svolgere un altro lavoro?

L’aspettativa per motivi di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 c. 3 del CCNL 2007 può essere concessa solo nell’ambito di un rapporto di impiego già validamente costituito e con il presupposto, quindi, che non si mantenga un altro lavoro in essere.

Una situazione particolare, che costituisce un’eccezione, è quella che riguarda il dipendente pubblico vincitore di concorso in una amministrazione di altro comparto. L’ARAN si è espressa con proprio parere (CFL137 del 5 novembre 2021) circa il diritto alla conservazione del posto di provenienza, a condizione che sussista la condizione di reciprocità nei CCNL, ovvero sia prevista una clausola di analogo contenuto che riconosca il diritto alla conservazione del posto nell’ente di provenienza per la durata del periodo di prova.
L’esempio che pone l’ARAN è proprio relativo al dipendente di ente locale vincitore di concorso per docente nel comparto della scuola. Il CCNL 2007 all’art.18 comma 3 soddisfa pienamente la clausola di reciprocità, il dipendente può conservare il posto presso l’ente locale di provenienza per l’intero periodo di prova pari alla durata di un anno scolastico.

Inoltre i pubblici dipendenti, in base all’articolo 23 bis del DLgs 165/2001 (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato) come modificato dalla Legge 56/2019, possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e privati. Per l’aspettativa presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni è previsto il limite di cinque anni, rinnovabile per una sola volta e non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
Le due aspettative si possono cumulare.

Leggi anche:   Flcgil - 20/01/2023 - Guida FLC CGIL quando si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola

La “ratio” delle norme, in buona sostanza, è quella di consentire, a chi ha già un rapporto di lavoro nella scuola (o nel pubblico impiego), la possibilità di sperimentare un diverso lavoro, sia esso pubblico, che privato, che autonomo, al fine poi di poter scegliere quale dei due, oppure anche solo per un arricchimento professionale.
In altre parole, sia la norma contrattuale che quella di legge sopra citata consentono di poter effettuare una diversa esperienza lavorativa, ma non di “poterne mantenere una già in atto”.

A fugare ogni dubbio di interpretazione, sia del contratto che della norma contenuta nel collegato al lavoro, fa testo il pronunciamento della Corte dei Conti del Piemonte del 27 febbraio 2015 in merito ad un contratto a tempo indeterminato stipulato da una docente che, all’atto della sottoscrizione, aveva un altro rapporto di lavoro il quale era stato mantenuto a seguito di richiesta di aspettativa articolo 18 comma 3 del CCNL 2007. Visto anche questo “autorevole pronunciamento”, si rafforza l’indicazione che, quando si sottoscrive il contratto a scuola, occorra essere “liberi”, ovvero non ci si deve trovare in situazione di incompatibilità, come viene richiesto di sottoscrivere sotto propria responsabilità.
A chi ad esempio lavora nel privato, nel caso voglia instaurare correttamente il rapporto di lavoro con la scuola, è richiesto prima di licenziarsi (fatto salvo il caso di richiesta di part-time nella scuola), poi firmare il contratto, e solo “dopo” (anche nello stesso giorno, quindi senza obbligo di prendere servizio, dal momento che all’atto della sottoscrizione sono immediatamente esigibili tutti gli istituti contrattuali) ne può instaurare un altro chiedendo l’aspettativa art.18 c.3 per un anno.
Tutto questo vale sia per i docenti che per il personale ATA.

Leggi anche:   M.I.M. - Nota prot. n. 53485 del 21/11/2022 -  A.F.2022 – Contratti ex art. 58, comma 4-quater DL 73/2021 e ex. art. 231-bis DL 34/2020 (cd. COVID -19) – Conclusione delle operazioni

Rapporti di lavoro part-time

L’unica possibilità di “mantenere” un rapporto di lavoro in atto oppure di poterne instaurare due contemporaneamente (ma non nel comparto pubblico) è quella di chiedere subito (al momento della sottoscrizione del contratto) di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time al 50%. Tale status consente di effettuare contemporaneamente due lavori diversi purché, come detto, non entrambi pubblici, oppure di svolgere un’attività autonoma.

Dottorati e assegni di ricerca

Il rapporto di lavoro, invece, può essere regolarmente instaurato quando l’interessato usufruisce già di dottorato di ricerca, borse di studio post dottorato o assegni di ricerca. In questi casi si può chiedere un periodo di congedo o di aspettativa secondo quanto indicato dal Ministero nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011 senza rincorrere in situazioni di incompatibilità.

Esercizio della libera professione

La libera professione con iscrizione all’albo/elenchi speciali, laddove prevista per legge, può essere svolta solo dal personale docente anche se sottoscrive un contratto di lavoro a tempo pieno, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente, non interferisca, né sia di pregiudizio alla funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento (articolo 508 DLgs 297/94).

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