Gilda degli Insegnanti – 19/10/2011 – Pensione e buonuscita, cosa cambia dal 1° gennaio 2012
Gilda degli Insegnanti – 19/10/2011 – Pensione e buonuscita, cosa cambia dal 1° gennaio 2012
Tutti ricordiamo che la Manovra finanziaria del 2010 ha interessato in particolare il pubblico impiego, sul quale è stata scaricata buona parte del peso della crisi economica iniziata nel 2007.
Le ripercussioni riguardano e riguarderanno sia gli aspetti retributivi, sia quelli previdenziali e assistenziali.
Per il personale del comparto scuola sono stati introdotti:
1. il blocco fino al 2012 del CCNL e quello degli stipendi ai livelli del 2009;
2. il congelamento di 3 anni di anzianità: dal 2010 al 2012;
3. il passaggio per tutti i dipendenti pubblici dal regime di TFS al meno favorevole TFR.
Nel 2011 il 30% dei risparmi stabiliti dal MEF, che inizialmente erano stati riservati a “premiare il merito dei docenti”, sono stati destinati prioritariamente al riconoscimento dell´anzianità maturata nel 2010 e, quindi, all´incremento dello stipendio dovuto per i passaggi di gradone maturati nel corso dello stesso anno. I rimanenti due anni di blocco, verranno riconosciuti all´inizio di ogni anno successivo (inizio 2012 e inizio 2013), a condizione che i risparmi ottenuti siano sufficienti; risparmi che dovranno essere certificati dal MEF al termine di ogni anno.
La prima manovra finanziaria del 2011 ha prorogato fino a tutto il 2014 il blocco degli stipendi.
Si stima, e non si tratta di un calcolo eccessivo, che l´attuale congelamento di due anni di anzianità insieme al blocco degli stipendi fino al 2014 (blocco di 5 anni!) causino una perdita delle retribuzioni nel periodo 2010-2014, in termini di potere d´acquisto, di circa il 15,6% (La stima è stata effettuata sulla base degli incrementi contrattuali del comparto scuola relativi al quinquennio 2005-2009).
Se non ci saranno misure correttive a favore di un recupero, nell´ipotesi che non vengano riconosciuti i due anni di anzianità ancora congelati, nel periodo 2010-2014 la perdita sarà compresa tra 7.100 e 14.900 euro (in rapporto alla qualifica e all´anzianità: dal collaboratore scolastico al docente di scuola media superiore). Alla fine del 2014 la perdita dello stipendio lordo sarà compresa tra 200 e 415 euro mensili, sempre in rapporto alla qualifica e all´anzianità.
L´entità di tale perdita si trascinerà anche sugli stipendi degli anni successivi e produrrà i suoi effetti negativi sulla pensione e sull´indennità di buonuscita.
Per il personale della scuola i provvedimenti introdotti dall´ultima manovra anticrisi, approvata all´inizio del mese di settembre 2011, riguardano soprattutto il trattamento economico di pensione e l´indennità di buonuscita.
Quando cesseranno dal servizio, coloro che hanno maturato o maturano entro il 31/12/2011 i requisiti per il diritto alla pensione:
– di anzianità (almeno 60 anni di età, 35 anni di anzianità contributiva e, contemporaneamente, quota 96;
– di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 61 per le donne e almeno 20 anni di contributi);
– di massima contribuzione (a qualsiasi età con almeno 40 anni di contributi),
percepiranno il trattamento di pensione e l´indennità di buonuscita calcolati secondo la disciplina vigente fino al 31/12/2011.
La pensione sarà corrisposta subito dopo la cessazione dal servizio.
L´indennità di buonuscita:
– nel caso della pensione di anzianità, sarà pagata decorsi 6 mesi dalla cessazione dal servizio ed entro i 3 mesi successivi;
– nei casi di pensione di vecchiaia e di massima anzianità contributiva, sarà liquidata decorsi 3 mesi dalla cessazione ed entro i 15 giorni successivi.
Coloro che maturano i requisiti per l´accesso alla pensione dopo il 31/12/2011 riceveranno la pensione e la buonuscita in base alle disposizioni introdotte dal recente DL 138/2011.
Per tutte le tipologie di pensione indicate, il trattamento economico decorrerà 12 mesi dopo aver acquisito il diritto alla pensione.
La buonuscita sarà corrisposta:
– decorsi 24 mesi dalla cessazione, ed entro i 3 mesi successivi, nel caso di pensione di anzianità;
– decorsi 6 mesi, ed entro i 3 mesi successivi, nel caso di pensione di vecchiaia o di massima anzianità contributiva.
In allegato alcune schede di sintesi elaborate dal collega Rosario Cutrupia della Gilda degli insegnanti di Prato.

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